Cassa integrazione in deroga ed accordi sindacali

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Cassa integrazione in deroga ed accordi sindacali: tema di corrente interesse per tanti datori di lavoro.

La recente analisi offerta dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro permette di approfondire la questione, nei termini che seguono.


La questione è divenuta d’interesse soprattutto a seguito dei numerosi rifiuti delle domande di accesso al trattamento di integrazione salariale risultate prive dell’allegazione dell’accordo con le rappresentanze sindacali, ritenuto dall’amministrazione essere un requisito essenziale delle domande stesse.

Con l’approfondimento del 4 marzo 2021, la Fondazione ha analizzato il problema; ed, in particolare, l’analisi si è soffermata sulla cassa integrazione in deroga e sugli  accordi sindacali nonchè sulla presunta obbligatorietà dell’accordo sindacale ai fini della concessione del trattamento integrativo.

Nel documento – dopo un utile riepilogo della normativa di riferimento – viene evidenziato che l’unico obbligo che incombe sul datore di lavoro che intenda accedere alla cassa integrazione in deroga (al pari con l’accesso alla misura ordinaria) sia quello di informare, in via preventiva, i sindacati di tale sua intenzione. E, laddove richiesto, partecipare all’esame congiunto.

Pertanto, la soluzione adottata dalla Fondazione è la seguente: “l’onere datoriale si deve ritenere rappresentato dallo scrupoloso e tempestivo adempimento all’onere informativo; ma non si estende alla necessità di ratificare obbligatoriamente l’accordo”.

Pertanto, la Fondazione ritiene che l’accordo sindacale non sia un requisito essenziale per la presentazione – e quindi l’ottenimento – della cassa integrazione in deroga.


Per un approfondimento, andate al testo del comunicato →

Per un parere legale sul tema, contatta l’avv. Andrea Spreafico.

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