Protezioni del macchinario e violazione dell’art. 437 c.p.

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La mancata adozione delle protezioni dei macchinari è spesso causa (o concausa) degli infortuni sul lavoro.

Sebbene, in genere, la contestazione elevata in caso di infortunio sia la violazione dell’art. 590 commi I e III c.p. (lesioni colpose, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), la giurisprudenza ha avuto recentemente occasione di precisare in quali casi possa ritenersi integrato il delitto di cui all’art. 437 c.p. (“Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro“).

La questione assume particolare rilievo in termini di pena edittale.

Mentre il delitto di lesioni colpose aggravate è punito con la pena della reclusione da tre mesi ad un anno (o della multa da euro 500 a euro 2.000) in caso di lesioni gravi e con la pena della reclusione da uno a tre anni in caso di lesioni gravissime, il delitto di cui all’art. 437 c.p. in caso di infortunio è invece punito con la reclusione da tre a dieci anni.

E’ pertanto opportuno comprendere quali circostanze contraddistinguano l’una e l’altra ipotesi, sfruttando le indicazioni offerte da una recente sentenza della Corte di cassazione.


In primo luogo, la Corte ha ricordato che “In materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, in caso di lesioni personali colpose derivanti dall’omessa adozione delle cautele necessarie ad eliminare la pericolosità di un macchinario, deve escludersi il rapporto di specialità tra la disposizione di cui all’art. 437 cod. pen. – che prevede il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele – e quella di cui all’art. 590, secondo comma, cod. pen., mancando un rapporto di continenza tra tali norme, per la diversità, nei due reati, dell’elemento soggettivo (dolo nel primo caso e colpa nel secondo), della condotta (non essendo inclusa nello schema legale del primo la condotta costitutiva del secondo) e dell’evento (costituito, nel primo caso, dal comune pericolo di disastro o di un infortunio – il cui effettivo verificarsi non è elemento costitutivo del reato medesimo perché costituisce ove si realizzi, circostanza aggravante – e dalle lesioni nel secondo caso)“.

L’ipotesi di cui all’art. 437 c.p. è collocata fra i delitti contro la pubblica incolumità o di comune pericolo.
Questi sono accomunati dalla caratteristica potenza espansiva del danno che la condotta dolosa sanzionata può arrecare all’integrità personale di una pluralità di persone.
E’ quindi la potenziale diffusività del pericolo a giustificare l’anticipazione della soglia di punibilità ad un momento che precede l’eventuale evento dannoso, che si pone, laddove si realizzi, come una circostanza aggravante del reato.

Il Collegio ha poi precisato che “Ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa descritta dall’art. 437 cod. pen., è necessario che l’omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l’integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di un numero di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro sufficiente a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo“.

Pertanto, nel segno di quanto ha osservato dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza caratterizzante l’ipotesi di cui all’art. 437 c.p. rispetto a quella di cui all’art. 590 c.p. deve individuarsi – oltrechè in relazione all’elemento volitivo (rileva il dolo eventuale) – nella potenziale diffusività del pericolo, che assume rilevanza anche quando sia circoscritta alla “collettività” delle persone presenti nell’ambiente di lavoro, essendo l’integrità fisica dei lavoratori l’oggetto della tutela anticipata.


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Se necessiti di un parere professionale in merito ovvero di una valutazione di tipo tecnico, contatta l’avv. Andrea Spreafico.

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