La differenza esistente tra approvazione ed omologazione degli autovelox sta facendo molto discutere, dopo la diffusione della notizia di una recente pronuncia della Corte di Cassazione.
Abbiamo quindi ritenuto di approfondire il tema, individuando le questioni di maggior rilievo e fornendo qualche consiglio per consentire di comprendere quando sia possibile proporre ricorso avverso un eventuale verbale di contestazione.
L’eccesso di velocità (art. 142 Cds)
Le disposizioni riguardanti i limiti di velocità da osservarsi lungo le strade italiane sono contenute nel Codice della Strada; ed, in particolare, al comma 6 dell’art. 142 che stabilisce:
Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
La questione di maggior interesse, divenuta recentemente oggetto di dibattito giurisprudenziale e mediatico, attiene il significato da attribuire all’inciso “debitamente omologate” che la norma citata riferisce alle apparecchiature utilizzate per la determinazione della velocità dei veicoli.
E, conseguentemente, individuare quale sia il procedimento che attribuisca efficacia probatoria ai risultati di tali apparecchiature.
L’approvazione e l’omologazione delle apparecchiature
Il Codice della Strada tratta il tema della approvazione e dell’omologazione delle apparecchiature elettroniche al comma 6 dell’art. 45:
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonchè quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario.
Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.
Occorre quindi far riferimento anche alle norme del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Il Regolamento di Attuazione del Codice della Strada
L’approvazione e l’omologazione delle apparecchiature sono trattate nell’art. 192 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, che così dispone:
1 – Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant’altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l’interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull’oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l’elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l’utilità e l’efficienza dell’oggetto di cui si chiede l’omologazione o l’approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso.
2 – L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L’interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell’istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Le norme non precisano però quali siano le differenze poste dal Codice della Strada tra l’approvazione e l’omologazione delle apparecchiature per l’accertamento od il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione.
La situazione in essere
Nel nostro Paese, la quasi totalità delle apparecchiature elettroniche utilizzate per le rilevazioni in ambito stradale sono “approvate” dal Ministero. E non “omologate“.
Sino alla pronuncia della Corte di Cassazione di cui si discute, i termini “approvazione” e “omologazione” erano tra loro “confusi“. Grazie anche a circolari ministeriali che li ritenevano equipollenti.
Pertanto, le questioni sollevate in merito anche in ambito giudiziale erano destinate ad essere rigettate.
L’interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione
Della questione s’è però recentemente interessata la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, che ha risolto la questione interpretativa nei dirompenti termini che seguono.
La Corte ha innanzitutto precisato che il procedimento di approvazione ed il procedimento di omologazione abbiano caratteristiche, natura e finalità differenti tra loro.
L’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione di un prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal Regolamento.
L’omologazione consiste in una procedura che ha anche natura tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per le attività di accertamento da parte dei pubblici ufficiali.
Con l’omologazione, in sostanza, il Ministero autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio.
E l’omologazione costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento effettuato dai pubblici ufficiali, secondo l’art. 142 comma 6 del Codice della Strada.
Per la Corte, il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma dotato di propria autonomia) rispetto al procedimento di omologazione, che è connaturato da una attività distinta e consequenziale.
Il valore probatorio degli accertamenti
La differenza esistente tra approvazione ed omologazione delle apparecchiature ha un riflesso diretto sul valore probatorio delle rilevazioni.
Per la Corte, l’art. 45 comma 6 del Codice della Strada non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione.
Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, che devono ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale.
Conseguentemente, tutti i dispositivi domandati specificamente al controllo della velocità devono essere omologati, stante l’inequivocabile precetto dell’art. 142 CdS.
E solo con l’omologazione la rilevazione effettuata da tali dispositivi acquisisce fonte di prova.
Da ciò discende che alle rilevazioni effettuate con dispositivi “approvati” non possa attribuirsi valore di prova. Con tutto quello che ne consegue.
Le circolari ministeriali
La Corte di Cassazione ha altresì affermato che, a fronte dell’indicata interpretazione delle norme di legge, non possano avere alcuna influenza le circolari ministeriali.
Queste, infatti, avrebbero – erroneamente – avallato una equipollenza tra omologazione ed approvazione. Basata su una interpretazione che però non trova supporto normativo.
La tutela dei propri diritti
A fronte dello “scenario” improvvisamente mutato in conseguenza dell’interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione, come è possibile tutelare i propri diritti nel caso in cui sia stato notificato un verbale di contestazione di un’infrazione dell’art. 142 del Codice della Strada, accertata mediante l’utilizzo di una apparecchiatura elettronica?
Per tutelare i propri diritti, occorre seguire queste semplici indicazioni:
- verificare se siano o meno decorsi i termini per la presentazione del ricorso avverso il verbale;
- non effettuare il pagamento della sanzione;
- verificare quale apparecchiatura sia stata utilizzata per la rilevazione della velocità;
- cercare sul sito del Ministero se l’apparecchiatura sia stata approvata o se sia stata omologata;
- se l’apparecchiatura sia stata solamente approvata, proporre ricorso nei termini di legge.
Aggiornamento
Con il DM 11 Aprile 2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha introdotto nuove modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni della velocità.
Potete leggere tutti i dettagli nell’articolo pubblicato QUI →
Se desiderate approfondire il tema, potete leggere il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione QUI →
Per la relativa consulenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo o per la proposizione del ricorso avverso il verbale di contestazione, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.