Per la Cassazione, spetta l’agevolazione prima casa se l’altro immobile non è destinabile ad abitazione.
La giurisprudenza
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha prevalentemente aderito all’opzione interpretativa secondo cui la mera titolarità di un cespite immobiliare non sia ostativa al riconoscimento dell’agevolazione.
Quest’ultima spetta al contribuente impossidente di un immobile che possa essere adibito ad abitazione.
E’ questo il requisito fondamentale per effettuare il discrimine.
Pertanto, per la Corte di Cassazione non è di ostacolo all’applicazione delle agevolazioni “prima casa” la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario di altro immobile (acquistato senza agevolazioni nel medesimo Comune) che sia inidoneo ad essere destinato a sua abitazione.
L’idoneità abitativa
Il concetto di “idoneità” della casa pre-posseduta deve ritenersi intrinseco alla nozione stessa di “casa di abitazione”.
Per “casa di abitazione” la norma intende un alloggio concretamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato, sia sotto il profilo oggettivo-materiale che giuridico.
In relazione a tali profili, la Cassazione ha individuato nel tempo i profili in relazione ai quali svolgere tali accertamenti:
- profilo oggettivo (effettiva inabitabilità dell’immobile)
- profilo soggettivo (inadeguatezza dell’immobile per dimensioni o caratteristiche qualitative).
Pertanto, l’agevolazione prima casa spetta se l’altro immobile non è destinabile ad abitazione in quanto idoneo alla destinazione di “casa di abitazione” per non essere urbanisticamente abitabile ovvero per non possedere dimensioni e caratteristiche complessive atte a soddisfare le esigenze abitative del proprietario.
La Corte Costituzionale
Il tema era già stato oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale.
Con l‘ordinanza n. 203 del 6 Luglio 2011, la Corte aveva infatti espressamente riconosciuto che «le agevolazioni in esame rispondono alla ragionevole ratio di favorire l’acquisto di un’abitazione nel luogo di residenza o di lavoro a vantaggio di chi, nello stesso luogo, non abbia la possidenza di un’altra casa di abitazione obiettivamente idonea a soddisfare le sue esigenze».
Per un ulteriore approfondimento potere leggere il testo della ordinanza →
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