La proroga dello stato di emergenza

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L’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione ha recentemente pubblicato una relazione tematica riguardante la proroga dello stato di emergenza.
Avevamo già discusso dell’argomento adll’inizio dell’anno QUI →. Con la nuova proroga, la Cassazione evidenzia alcuni aspetti problematici in merito alla trattazione dei procedimenti civili e penali.
Vediamo di cosa si tratta.

La relazione

La relazione tematica redatta dall’Ufficio del Massimario riguarda l’impatto, sui giudizi di legittimità, della disciplina contenuta nell’art. 7 del d.l. 105/2021 Misure urgenti in materia di processo civile e penale:

L’articolo 7

L’art. 7 comma I del D.L. 105/2021 individua specificamente le disposizioni della pregressa normativa emergenziale coinvolte dalla proroga e destinate, dunque, a trovare ulteriormente applicazione.
Gli articoli di interesse sono i seguenti:

  • 221 commi 3, 4 e 10 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”)
  • 23 commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9bis, 10, del D.L. n. 137/2020 (cd.
    Decreto Ristori”)
  • 23bis commi 1, 2, 3, 4 e 7 del D.L. n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”)
  • 24 del D.L. n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”).

La formulazione dell’art. 7 comma II, nella parte in cui dispone che la proroga di talune delle previsioni indicate al comma I non si applica “ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione è fissata tra il 1 Agosto 2021 e il 30 Settembre 2021può dunque ingenerare i dubbi interpretativi.

Gli effetti dell’art. 7

Con precipuo riferimento al giudizio di legittimità l’art. 7 comma II limita l’efficacia della proroga relativamente alle udienze pubbliche “cartolari (o con trattazione scritta), sia per quanto attiene al settore penale che per ciò che concerne il settore civile; limitatamente ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione sia fissata tra l’1 Agosto 2021 e il 30 Settembre 2021.

I procedimenti rientranti nella “deroga alla proroga” non possono essere celebrati con trattazione scritta e, dunque, devono svolgersi nelle forme ordinarie pertanto, con la presenza delle parti alla pubblica udienza.
Con tutti i problemi connessi: divieto di assembramento, distanze minime obbligatorie, problemi di spostamento, etc.

L’orientamento della Corte

La proroga dello stato di emergenza e l’analisi dell’impatto delle normative hanno indotto la Corte a considerare le ragioni di carattere sistematico ed a preferire una lettura che porti a limitare gli effetti della norma alle sole udienze pubbliche già calendarizzate nel periodo 1 Agosto 30 Settembre 2021.


Per un approfondimento, potete leggere il testo della relazione →

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