L’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione ha recentemente pubblicato una relazione tematica riguardante la proroga dello stato di emergenza.
Avevamo già discusso dell’argomento adll’inizio dell’anno QUI →. Con la nuova proroga, la Cassazione evidenzia alcuni aspetti problematici in merito alla trattazione dei procedimenti civili e penali.
Vediamo di cosa si tratta.
La relazione
La relazione tematica redatta dall’Ufficio del Massimario riguarda l’impatto, sui giudizi di legittimità, della disciplina contenuta nell’art. 7 del d.l. 105/2021 “Misure urgenti in materia di processo civile e penale”:
L’articolo 7
L’art. 7 comma I del D.L. 105/2021 individua specificamente le disposizioni della pregressa normativa emergenziale coinvolte dalla proroga e destinate, dunque, a trovare ulteriormente applicazione.
Gli articoli di interesse sono i seguenti:
- 221 commi 3, 4 e 10 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”)
- 23 commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8–bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9–bis, 10, del D.L. n. 137/2020 (cd.
“Decreto Ristori”) - 23–bis commi 1, 2, 3, 4 e 7 del D.L. n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”)
- 24 del D.L. n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”).
La formulazione dell’art. 7 comma II, nella parte in cui dispone che la proroga di talune delle previsioni indicate al comma I non si applica “ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione è fissata tra il 1 Agosto 2021 e il 30 Settembre 2021” può dunque ingenerare i dubbi interpretativi.
Gli effetti dell’art. 7
Con precipuo riferimento al giudizio di legittimità l’art. 7 comma II limita l’efficacia della proroga relativamente alle udienze pubbliche “cartolari” (o con trattazione scritta), sia per quanto attiene al settore penale che per ciò che concerne il settore civile; e limitatamente ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione sia fissata tra l’1 Agosto 2021 e il 30 Settembre 2021.
I procedimenti rientranti nella “deroga alla proroga” non possono essere celebrati con trattazione scritta e, dunque, devono svolgersi nelle forme ordinarie – pertanto, con la presenza delle parti alla pubblica udienza.
Con tutti i problemi connessi: divieto di assembramento, distanze minime obbligatorie, problemi di spostamento, etc.
L’orientamento della Corte
La proroga dello stato di emergenza e l’analisi dell’impatto delle normative hanno indotto la Corte a considerare le ragioni di carattere sistematico ed a preferire una lettura che porti a limitare gli effetti della norma alle sole udienze pubbliche già calendarizzate nel periodo 1 Agosto – 30 Settembre 2021.
Per un approfondimento, potete leggere il testo della relazione →
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