Tamponamento “a catena”: chi paga i danni?

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La Corte di Cassazione torna sul tema dei sinistri stradali e ribadisce che, nell’ipotesi di tamponamento “a catena“, per la valutazione delle responsabilità e le determinazioni riguardanti il risarcimento dei danni trovi applicazione l’art. 2054 comma II c.c.

La citata disposizione del Codice civile prevede una presunzione “iuris tantum” di colpa da ripartirsi in eguale misura tra entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro.

Nello specifico caso del tamponamento “a catena“, i veicoli coinvolti debbono essere necessariamente più di due e, perciò, le situazioni sono più complesse rispetto al più comune urto tra due veicoli.

In particolare, si possono avere sostanzialmente tre differenti macrodinamiche:

  1. un veicolo tampona una colonna di veicoli fermi e l’ultimo veicolo, a causa della forza impressa dall’urto, a sua volta tampona il veicolo che lo precede (dinamica che può riprodursi ripetutamente tra i veicoli fermi incolonnati);
  2. un veicolo tampona il veicolo antistante anch’esso in movimento, che viene proiettato in avanti ed a sua volta tampona il veicolo che lo precede ma che aveva già arrestato la marcia;
  3. un veicolo tampona il veicolo antistante anch’esso in movimento, che viene proiettato in avanti ed a sua volta tampona il veicolo che lo precede, sempre in movimento.

Il criterio in base al quale viene valutata la responsabilità dei conducenti coinvolti in un tamponamento “a catena” è quello della osservanza (od inosservanza) della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante.

Ciò considerando, è possibile individuare – in linea di principio e fatte salve ovviamente le valutazioni inerenti le circostanze che caratterizzano ogni singolo fatto – le seguenti “soluzioni”.

Nel primo caso la responsabilità esclusiva del sinistro sarà attribuita al conducente dei veicolo che ha tamponato l’ultimo veicolo della colonna di mezzi già fermi. Ciò in quanto, evidentemente, si presume che i conducenti dei veicoli incolonnati abbiano rispettato la distanza di sicurezza.

Nel secondo caso, alla responsabilità del conducente che per primo ha causato il tamponamento può aggiungersi la responsabilità del conducente inizialmente tamponato, se quest’ultimo non abbia mantenuto la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva e che era già riuscito a frenare. In questo caso, andrà valutata l’incidenza della velocità impressa al veicolo tamponato, quale elemento che il conducente non poteva valutare nell’adeguare la distanza tenuta dal veicolo a sè antistante.

Nel terzo ed ultimo caso, alla responsabilità del conducente che per primo ha causato il tamponamento può aggiungersi la responsabilità del conducente inizialmente tamponato, se quest’ultimo non abbia mantenuto la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva in marcia. Anche in questo caso, però, andrà valutata l’incidenza della velocità impressa al veicolo tamponato, quale elemento che il conducente non poteva valutare, rispetto alla distanza tenuta dal veicolo antistante.

Vi sono poi casi, sopratutto lungo le arterie autostradali, in cui il coinvolgimento di un numero elevato di veicoli e/o la sequenza di tamponamenti “a catena” causati da precedenti incidenti o rallentamenti del traffico determinano – oltrechè gravi conseguenze – anche ingenti difficoltà nella ricostruzione delle dinamiche dei singoli sinistri e, conseguentemente, nell’attribuzione delle singole responsabilità.

Sono questi i casi in cui, oltre alle testimonianze raccolte tra i convolti, possono risultare utili od addirittura indispensabili le valutazioni di tipo tecnico-scientifico, a supporto dell’esame della problematica legale.


Per approfondire queste tematiche potete leggere il testo della ordinanza → ovvero, se necessitate di un parere professionale in merito ad un caso specifico, potete contattare il nostro Studio.

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