La validità dei trasferimenti immobiliari nelle separazioni e divorzi

Tempo di lettura: 2 minuti Le clausole dell’accordo di divorzio o di separazione consensuale che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c.
Ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c.

Le Sezioni Unite sul limite temporale della confisca

Tempo di lettura: 2 minuti Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di confisca ex art. 240-bis cod. pen., può disporla fermo restando il criterio di “ragionevolezza temporale”, in ordine ai beni che sono entrati nella disponibilità del condannato fino alla pronuncia della sentenza per il cd. “reato spia”. E’ fatta comunque salva la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima.