Via libera all’adozione da parte delle coppie omogenitoriali

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Via libera all’adozione da parte delle coppie omogenitoriali: lo hanno sancito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9006 del 31 Marzo 2021.

Il riconoscimento non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale

I giudici chiariscono che l’omosessualità dei genitori – ossia il loro orientamento sessuale – sia da ritenersi ininfluente sull’idoneità ad assumere il ruolo genitoriale. E non possa quindi essere d’ostacolo al riconoscimento, anche in Italia, dell’adozione di un figlio perfezionatasi secondo le norme vigenti in uno Stato estero.

La Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile, che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione”.

Scrive la Corte che è patrimonio dell’ordine pubblico italiano il “principio di non discriminazione” rivolto a non determinare ingiustificate disparità di trattamento nello status filiale dei minori.
In particolare, devono essere garantiti il diritto all’identità ed il diritto di crescere nel nucleo familiare che meglio garantisca un equilibrato sviluppo psicofisico nonché relazionale.

L’equiparazione tra genitorialità biologica e genitorialità sociale: resta il veto alla maternità surrogata

Ha precisato la Corte che la possibilità di trascrizione offerta alle coppie omogenitoriali debba però essere esclusa qualora sia accertata la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione.
Ciò in quanto tale pratica resta illecita per il nostro ordinamento; e ne va quindi disincentivato il ricorso.

E’ chiaro il riferimento ai fatti sui quali s’era incentrata la recente sentenza emessa dalla Corte Costituzionale (ne avevamo parlato QUI →), che si fondavano sul ricorso presentato da una coppia omogenitoriale femminile.

Con il via libera all’adozione da parte delle coppie omogenitoriali, la Cassazione equipara la genitorialità biologica alla genitorialità cd. sociale, ritenendo preminente l’interesse del minore al mantenimento della stabilità famigliare.

Le sentenze delle Sezioni Unite hanno valore di “precedente legale

Un dato certamente rilevante è anche quello legato alla tipologia di sentenza di cui trattiamo.

Occorre infatti precisare che, pur in assenza di una legge che regolamenti la materia, la sentenza emessa a Sezioni Unite ha sancito la definitiva legittimità dell’adozione da parte di genitori dello stesso sesso, atteso il fatto che tal genere di sentenza ha acquisito nel nostro ordinamento “valore di precedente legale“.

Ciò in ragione delle modifiche all’art. 374 c.c. conseguenti all’art. 8 del D.Lgs. 2 Febbraio 2006 n. 40 che ha sancito la “funzione nomofilattica” delle sentenze emesse dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. E reso necessario il ricorso da parte delle Sezioni semplici alle Sezioni Unite in caso di dissenso rispetto agli orientamenti assunti da queste ultime.


Per un approfondimento in materia di “efficacia” delle sentenze emesse dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione tra principio di diritto e fonte del diritto, potete leggere un interessante articolo della Dott.ssa Raimonda TOMMASINO QUI →

Mentre per leggere il testo della sentenza potete cliccare QUI →


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