Risarcimento del danno e sospensione condizionale della pena

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Le Sezioni Unite si sono recentemente espresse in tema di risarcimento del danno e sospensione condizionale della pena, affermando che le disposizioni previste dall’art. 165 c.p. si applichino solo in presenza di costituzione di parte civile.

La questione riveste particolare interesse, in quanto determina spesso le scelte difensive che un indagato od un imputato è tenuto a fare nel caso in cui la sua condotta abbia determinato un danno a terzi.

Abbiamo quindi scelto di approfondirla nei termini che seguono.

Le previsioni degli artt. 165 c.p

Per comprendere il quadro di riferimento, è opportuno richiamare testualmente la norma di interesse, l’art. 165 del Codice Penale.

L’art. 165 comma I c.p. – sulla cui interpretazione verte il quesito rimesso alle Sezioni Unite – nella sua originaria formulazione prevedeva testualmente: “La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno“.

Successivamente, la predetta disposizione è stata novellata con l’aggiunta di un secondo periodo, così riformulava il comma I: “La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna“.

La riformulazione del comma I dell’art. 165 c.p., introducendo alcune modifiche significative rispetto all’assetto normativo preesistente, con riferimento alla possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena all’adempimento di obblighi riparatori, ha influenzato lo sviluppo della giurisprudenza successiva, dando origine al contrasto giurisprudenziale oggetto di vaglio.

La questione sottoposta alle Sezione Unite penali

Alle Sezioni Unite è stato chiesto di dirimere il contrasto interpretativo riguardante la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena all’adempimento di un obbligo restitutorio, ex art. 165 c.p., in favore della persona offesa che non si sia costituita parte civile e sulla, correlata, possibilità che la mancata costituzione in giudizio dello stesso soggetto possa comunque legittimare la revoca della misura sospensiva, ai sensi dell’art. 168 c.p..

Il quesito rimesso alle Sezioni Unite è il seguente: “Se il giudice possa subordinare, a norma dell’art. 165 c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, anche all’adempimento dell’obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, solo qualora vi sia stata costituzione di parte civile“.

Gli orientamenti delle Sezioni della Corte di Cassazione

Un primo orientamento, che deve ritenersi maggioritario, esclude che il Giudice possa legittimamente subordinare la sospensione condizionale della pena, concessa ex art. 163 c.p., al risarcimento del danno e alla restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, in assenza di una parte civile costituita in giudizio. 

Un secondo e contrapposto orientamento giurisprudenziale, che risulta minoritario, afferma che occorra distinguere gli obblighi risarcitori dagli obblighi restitutori, essendo necessaria la costituzione di parte civile della persona offesa dal reato solo nel caso in cui la sospensione condizionale della pena, concessa ex art. 163 c.p., sia subordinata all’onere di risarcire il danno e non anche nell’ipotesi delle restituzioni. 

Le motivazioni della Corte di Cassazione

Secondo il giudizio espresso dalle Sezioni Unite, l’orientamento giurisprudenziale attualmente maggioritario che esclude la possibilità, da parte del Giudice di cognizione, di subordinare la sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, ai sensi dell’art. 165 c.p., in assenza di una parte civile costituita in giudizio, si fonda su ragioni di ordine sistematico insuperabili.

La Corte ha sottolineato, al riguardo, il collegamento inscindibile esistente tra la prima parte dell’art. 165 comma I c.p. e le finalità civilistiche connesse alla costituzione in giudizio della parte civile.

Tale correlazione sistematica discende dalla riconducibilità alla nozione di danno civilistico degli obblighi risarcitori e restitutori previsti dalla prima parte dell’art. 165 comma I c.p.

Essi devono essere differenziati dall’obbligo di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, prevista dalla seconda parte della stessa disposizione, che inerisce invece alla nozione di danno criminale.

Il principio di diritto

Le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto:

Il giudice può subordinare, a norma dell’art. 165 c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonchè all’adempimento dell’obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile“.


Per approfondire l’argomento, potete leggere il testo integrale della sentenza delle Sezioni Unite QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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