Obbligo di motivazione per il sequestro di beni finalizzato alla confisca

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Vige l’obbligo di motivazione per il sequestro di beni finalizzato alla confisca.

Così si sono espresse le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, risolvendo un contrasto insorto tra le varie Sezioni che si erano occupate della materia.

Il contrasto

La questione sottoposta alle Sezioni Unite riguardava la necessità o meno che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca e disciplinato dall’art. 321 comma 2 c.p.p. fosse sorretto da motivazione anche relativa al requisito del periculum in mora.

La problematica interpretativa nasceva dal fatto che nell’art. 321 c.p.p. il solo comma 1 richieda espressamente la necessità che la libera disponibilità della cosa da sequestrare possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati.
Mentre ogni menzione in proposito difetta nel comma 2.

Era pertanto sorto in giurisprudenza il dubbio che il legislatore avesse inteso regolare in maniera difforme le due fattispecie previste dal codice di rito.

La sentenza delle Sezioni Unite penali

Con la sentenza n. 36959/2021 le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto ed affermato il seguente principio di diritto:

Il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321 comma 2 c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege”.

A chiarimento del proprio pensiero, la Corte ha precisato che “solo la confisca delle cose oggettivamente criminose prescinde…dalla sentenza di condanna e può trovare applicazione anche nel caso di estinzione del reato“.

Mentre negli altri casi di confisca obbligatoria, la confiscabilità del bene dipende pur sempre dall’accertamento dell’esistenza di un’attività vietata.
Pertanto, postulare il divieto di restituzione per un bene la cui detenzione o il cui uso non presenta profili di illiceità ha l’effetto di privare di rilevanza lo stesso giudizio di riesame.

Per tali ragioni, vi è la necessità che il sequestro, anche se probatorio, sia sempre supportato da adeguata motivazione circa le finalità del vincolo.


Potete leggere il testo integrale della sentenza delle Sezioni Unite QUI →

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