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Il Tribunale di Milano ha pubblicato le nuove linee guida per la CTU su famiglie e minori.
Di seguito trovate un sunto degli aspetti più rilevanti.
Nomina del Consulente tecnico d’ufficio (CTU)
Le linee guida pongono da subito una grande attenzione sulla preparazione e sulle competenze professionali del Consulente tecnico d’ufficio.
Il CTU deve depositare il proprio curriculum vitae, così da permettere al Giudice ed alle parti le verifiche in tal senso necessarie.
Il CTU può essere affiancato da altri specialisti, qualora la situazione concreta richieda competenze di altra branchia professionale (c.d. consulenza collegiale).
Nomina dei Consulenti tecnici delle parti (CTP)
Parimenti, anche il Consulente tecnico della parte dovrà depositare il proprio curriculum vitae.
Viene espressamente prevista la nomina di un solo CTP per parte; salva la facoltà di nominarne più di uno nel caso di consulenza collegiale.
Di significativa valenza il richiamo per il CTP al rispetto delle norme deontologiche del proprio Ordine professionale di appartenenza (assente invece nella parte riguardante il CTU).
Fase preliminare: la calendarizzazione del procedimento
All’inizio della consulenza, il CTU deve concordare con i CTP le procedure, avendo cura di anticipare ai Consulenti delle parti l’ipotetico percorso conoscitivo-peritale.
La calendarizzazione formulata dal CTU deve consentire la massima opportunità di presenza ai CTP.
Su tale esigenza, prevale esclusivamente l’interesse dei minori al rispetto di “tempi congrui” per la valutazione.
Il quesito del Tribunale e la funzione del CTU
Il Tribunale di Milano ha predisposto un quesito standarizzato, che si è perfezionato nel corso degli anni di suo utilizzo (potete leggerlo QUI →).
Il modello può comunque essere integrato, per specifiche esigenze portate all’attenzione del Giudice dal CTU o dalle parti.
Il ruolo dell’Avvocato
Potrà apparire “strano“, ma le linee guida predisposte dal Tribunale di Milano disincentivano la partecipazione degli Avvocati alle procedure peritali.
Tale rinuncia deve comunque essere accettata e formalizzata in atti.
I documenti
Le nuove linee guida per la CTU su famiglie e minori trattano, con dovizia di particolari, anche la produzione documentale in corso di causa.
E’ evidente l’intenzione di evitare che le strategie difensive delle parti possano determinare rallentamenti della procedura peritale ovvero la mancata interlocuzione su alcuni documenti.
Per tali motivi, il Tribunale fissa un termine iniziale per la produzione documentale; spirato il quale, l’ammissione di eventuali ulteriori documenti deve essere disposta dal Giudice.
Viene quindi preclusa la possibilità per le parti (e per il CTU) di acquisirli direttamente.
Il verbale delle operazioni peritali
Grande attenzione viene posta nelle nuove linee guida per la CTU su famiglie e minori anche alla verbalizzazione delle operazioni peritali.
Specifici sono pure i riferimenti allo svolgimento delle operazioni in presenza o da remoto, all’audizione degli adulti e dei minori, alle registrazioni dei colloqui.
La relazione peritale
Infine, il Tribunale ha elencato le caratteristiche che deve possedere la relazione del CTU:
- sintetica
- chiara
- coerente
- articolata in parti o sezioni, munite di indici
Ogni parte o sezione deve essere così predisposta dal CTU:
- indicazione della letteratura nazionale ed internazionale di riferimento
- descrizione della metologia delle modalità di svolgimento dell’incarico
- deduzioni tratte dal CTU
- conclusioni in risposta ai quesiti posti dal Tribunale
E’ prevedibile che le nuove linee guida per la CTU su famiglie e minori del Tribunale di Milano verranno utilizzate da tutti i Tribunali del circondario.
Potete leggere il testo integrale delle linee guida QUI →
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