Nuove linee guida per la sicurezza dei locali pubblici

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Con il Decreto 21 Gennaio 2025 il Ministero dell’Interno ha pubblicato le Nuove linee guida per la sicurezza dei locali pubblici, da applicarsi al loro interno e nelle immediate vicinanze.

In questo articolo abbiamo analizzato le principali novità che caratterizzano il provvedimento governativo, finalizzato ad aumentare la prevenzione dei fenomeni illegali connessi alle attività di intrattenimento.

Ambito di applicazione

Le Linee Guida prevedono il ricorso al sistema di collaborazione pubblico-privato, delineato dall’art.
21-bisMisure per la sicurezza nei pubblici esercizi” del D.L. n. 113/2008

Si tratta della formulazione di accordi sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative delle diverse filiere di operatori economici che compongono il genus degli esercizi pubblici ed il Prefetto territorialmente competente.

Negli accordi sono individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.

L’adesione agli accordi di adozione delle linee guida deve essere conclusa in ambito provinciale. E deve essere intesa nel senso di favorire la più ampia adesione possibile, sul territorio.

La conclusione dell’accordo provinciale permette ai titolari degli esercizi pubblici di aderirvi, accettando in toto le condizioni previste e senza la possibilità di chiederne modifiche.

L’adesione agli accordi implica un vantaggio reputazionale a favore dell’esercente, che vede accresciuto il suo margine di affidabilità sociale.

Il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal Questore, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza e di applicazione di meccanismi premiali in favore degli esercenti virtuosi.

Esclusioni

Il Decreto Ministeriale prevede l’esclusione dei titolari delle autorizzazioni e degli altri atti abilitanti alla conduzione degli esercizi pubblici che non posseggano i seguenti requisiti soggettivi:

  • destinatari di misure di prevenzione, personali o patrimoniali
  • sottoposti a procedimento per l’applicazione di misura di prevenzione, personale o patrimoniale
  • destinatari di un provvedimento che vieti l’accesso agli esercizi pubblici
  • siano stati destinatari, in qualità di titolari della licenza o dell’atto abilitante alla conduzione di un esercizio pubblico, di provvedimenti di cui all’art. 100 T.U.L.P.S. nei 36 destinatari di un provvedimento cautelare di chiusura dell’esercizio pubblico
  • destinatari di un provvedimento cautelare di chiusura dell’esercizio pubblico
  • siano stati destinatari di provvedimenti di sospensione o revoca delle licenze o degli altri atti abilitanti alla gestione di un esercizio pubblico, adottati a seguito di richiesta formulata dal Prefetto per motivi di ordine e sicurezza pubblica per finalità di prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di delitti concernenti armi o esplosivi.
Le misure preventive previste dalle Linee Guida ministeriali e valide per tutti gli esercizi pubblici

Il punto nodale del sistema risiede nell’individuazione delle specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi pubblici e le Forze di polizia.

Si tratta, in particolare, di misure che, per la loro duttilità e trasversalità, scoraggiano il compimento di azioni illegali e mettono a disposizione delle Forze di polizia strumenti volti ad agevolare l’attività di identificazione e di rintraccio dei responsabili.

Le misure preventive previste dalle nuove Linee guida per la sicurezza dei locali pubblici sono le seguenti:

  • installazione di sistemi di videosorveglianza
  • garantire un’adeguata illuminazione delle aree in cui l’attività viene esercitata, anche in aggiunta all’illuminazione pubblica assicurata nelle aree immediatamente pertinenti al locale
  • assicurare il rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano ciascuna attività economica, nonchè della disciplina, anche di natura fiscale, in materia di utilizzo del suolo pubblico
  • rispettare le previsioni di legge sulla somministrazione e il consumo sul posto di alcolici nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 7,00
  • assicurare il rispetto delle ordinanze sindacali in materia di esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande
  • definire le regole di comportamento da osservarsi nel locale e nelle immediate vicinanze, mediante l’adozione del «Codice di condotta» dell’avventore
  • adottare ogni misura utile a tutela dei minori, con particolare riferimento ai divieti di somministrazione di bevande alcoliche e di accesso agli apparecchi di intrattenimento
  • segnalare tempestivamente alle Forze di polizia situazioni di illegalità o di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Le misure riguardanti esercizi pubblici in cui si svolgono pubblici spettacoli o trattenimenti

Il Decreto Ministeriale prevede poi misure specifiche per i locali in cui si svolgono spettacoli pubblici o trattenimenti.

Le misure previste sono le seguenti:

  • incentivare l’impiego di personale addetto per lo svolgimento dei servizi di controllo (ex art. 3 della L. 15 Luglio 1994 n. 94)
  • individuare un «referente della sicurezza per il locale»
  • dedicare un indirizzo PEC alle comunicazioni con le Forse di polizia
  • agire quali «sentinelle» delle situazioni di «abusivismo».
Vantaggi per gli esercenti virtuosi

Il Decreto prevede infine dei “meccanismi premiali” per i gestori.

Oltre al vantaggio reputazionale, con l’ingresso nel sistema di collaborazione pubblico-privato gli esercenti che aderiscono agli accordi provinciali possono beneficiare di una riduzione del carico di responsabilità oggettiva ai fini dell’applicazione del provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S.

Benchè la disposizione prevista dall’art. 100 abbia vocazione cautelare e preventiva, essendo finalizzata a evitare la consumazione di reati e turbative dell’ordine pubblico senza imporre sanzioni nei confronti del titolare dell’esercizio, le conseguenze della sua applicazione sono gravose.

Laddove infatti ricorra taluna delle ipotesi individuate dalla norma, il Questore può sospendere e, nelle situazioni di reiterazione dei fatti, revocare la licenza per la gestione degli esercizi pubblici interessati.

L’ambito di applicazione oggettivo della norma è il seguente:

  • all’interno dell’esercizio pubblico si siano verificati tumulti o gravi disordini
  • il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose
  • l’esercizio pubblico costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini.
Ambito soggettivo di applicazione del Decreto Ministeriale

Nel Decreto è stato specifica l’ambito di applicazione soggettivo delle nuove misure nei termini seguenti:

  • attività economiche individuate dall’art. 86 del T.U.L.P.S. (alberghi, pensioni, locande, trattorie, osterie, caffè, locali in cui si vendono o consumano alcolici, sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, locali di stallaggio e simili)
  • esercizi di vicinato.
Gli esercenti virtuosi

Inoltre, precisa che, nei casi in cui l’esercente abbia preso parte al percorso di cooperazione operosa previsto dagli accordi, potranno essere valorizzati i suoi comportamenti “virtuosi” ed il Questore dovrà tenerne conto.

Nelle nuove linee guida per la sicurezza dei locali pubblici, hanno particolare rilievo – perchè espressamente richiamati dal Decreto – i seguenti comportamenti:

  • installazione di sistemi di videosorveglianza adeguati rispetto all’attività commerciale
  • installazione di adeguata illuminazione delle aree in cui l’attività economica viene esercitata nonchè degli eventuali parcheggi privati annessi ai luoghi di intrattenimento
  • rispetto delle previsioni relative alla somministrazione e al consumo sul posto di alcolici nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 7,00
  • aver regolamentato e fatto rispettare i criteri relativi all’accesso e alla permanenza all’interno dei locali e nelle immediate vicinanze, rendendoli noti alla clientela
  • aver osservato le vigenti disposizioni di legge a tutela dei minori, con particolare riferimento al divieto di somministrazione di bevande alcoliche
  • aver segnalato tempestivamente alle Forze di polizia situazioni di illegalità o di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica ed aver garantito la massima collaborazione
  • aver incentivato l’impiego degli addetti per lo svolgimento dei servizi di controllo
  • aver individuato un «referente per la sicurezza»
  • aver favorito la formazione del personale addetto, per una maggiore professionalizzazione degli stessi operatori, con particolare riferimento a quelli impiegati nell’attività di somministrazione di bevande alcoliche, anche al fine di prevenirne l’abuso.

Potete approfondire l’argomento leggendo il testo del Decreto Ministeriale 21 Gennaio 2025 QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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