Il Tribunale Ordinario di Milano ha recentemente pubblicato le proprie nuove Linee Guida per le spese extra assegno di mantenimento per i figli.
L’argomento è certamente di diffuso interesse, spesso dibattuto tra genitori che si stanno separando o che stanno divorziando; e lo abbiamo quindi voluto trattare in questo nostro articolo.
Il mantenimento dei figli
Per il nostro ordinamento, entrambi i genitori – anche se non uniti in matrimonio – hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze; nonchè di assisterli moralmente.
L’obbligo di mantenimento sussiste anche nei confronti del figlio maggiorenne se ancora non è autosufficiente economicamente.
Il mantenimento viene fornito dal genitore non “affidatario” sotto forma di assegno mensile, il cui importo è finalizzato a coprire le spese ordinarie della prole.
Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore, quando si tratta di decisioni di “maggior interesse“, devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo.
In caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori.
Se i genitori non hanno i mezzi sufficienti al mantenimento della propria prole, sono gli ascendenti – ossia i nonni – a dover fornire i mezzi necessari al mantenimento dei nipoti.
Le spese comprese nell’assegno di mantenimento
Quali sono le spese comprese nell’assegno di mantenimento?
L’assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell’altro è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente.
Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese:
- il vitto
- il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi, tassa
spazzatura, spese condominiali, di gestione dell’immobile comprese quelle per la pulizia)
- l’abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione
- le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno
- i medicinali da banco.
Nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell’altro genitore ovvero ottenere il rimborso, l’assegno di mantenimento periodico può essere omnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l’educazione, la crescita e la cura del figlio.
Le spese extra mantenimento
Quali sono le spese escluse dall’assegno di mantenimento?
Il Codice Civile non contiene una definizione di quali siano le spese straordinarie.
Pertanto, l’elaborazione giurisprudenziale è stata chiamata a fornire tale definizione.
Sono tutte le spese che non rientrano tra quelle considerate “ordinarie“; nei termini indicati in precedenza.
In relazione alle spese extra assegno, ciascun genitore dovrà contribuire al loro pagamento, nella misura percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale.
In genere, i genitori devono sostenere tali spese in misura uguale tra loro, ossia al 50%.
Vi sono però casi nei quali i Giudici dispongono che uno dei genitori debba sostenere integralmente (ossia, al 100%) ovvero in misura preponderante rispetto all’altro genitore (ossia, oltre al 50%).
Le nuove Linee Guida del Tribunale di Milano
Nonostante le indicazioni fornite negli anni dalla giurisprudenza siano piuttosto specifiche, la quotidiana trattazione di queste materie spesso genera discussioni; che complicano i rapporti tra i genitori che affrontano la separazione od il divorzio.
Per tali esigenze, sono molti i Tribunali che si sono dotati di Linee Guida (o Protocolli) in materia.
Il Tribunale di Milano ha recentemente aggiornato le proprie Linee Guida, che essendo spesso prese quali esempi anche da altri Tribunali possono essere assunte quali punto di riferimento, anche per i genitori che debbano separarsi o divorziare avanti a Fori differenti rispetto a quello di Milano.
In particolare, è interessante l’elaborazione che, nel tempo, il Tribunale di Milano ha fatto in materia di individuazione delle spese straordinarie ed in materia di necessità o meno del consenso alla spesa dei genitori.
Osserviamo che, all’evidente fine di far diminuire la conflittualità tra genitori, i criteri di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) o voluttuaria (requisito funzionale) siano progressivamente “abbandonati”, in favore di indicazioni più specifiche.
Di seguito abbiamo quindi trattato la materia, tenendo in considerazione questi aspetti precipui.
Le spese che non richiedono il preventivo accordo
Innanzi tutto, sono state elencate le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche che il genitore affidatario dei figli possa sostenere e di cui possa richiedere il rimborso, senza aver ottenuto il preventivo assenso dell’altro genitore.
Le spese mediche che non richiedono il preventivo accordo sono le seguenti:
- a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
- b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
- c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
- d) tickets sanitari;
- e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
- f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
Lespese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo sono le seguenti:
- a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
- b) libri di testo;
- c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
- d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
- e) assicurazione scolastica;
- f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
- g) gite scolastiche senza pernottamento;
- h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all’istituto scolastico;
- i) mensa scolastica.
Le spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo sono le seguenti:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
- b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell’orario di lavoro dei genitori.
Le spese che richiedono il preventivo accordo
Nelle Linee Guida sono poi elenca le spese per sostenere le quali un genitore deve ottenere il preventivo consenso dell’altro.
Le spese mediche che richiedono il preventivo accordo sono le seguenti:
- a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
- b) cure termali e fisioterapiche;
- c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
- d) farmaci omeopatici.
Le spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo sono le seguenti:
- a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- b) gite scolastiche con pernottamento;
- c) corsi di recupero e lezioni private;
- d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all’estero per la frequentazione di istituti privati;
- e) alloggio presso la sede universitaria.
Le spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo sono le seguenti:
- a) corsi di lingue;
- b) corsi di musica e strumenti musicali;
- c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte);
- d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.);
- f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
- g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame);
- h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- i) spese per l’acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Le spese per i figli disabili
Una novità introdotta dal Tribunale di Milano riguarda le spese extra per i figli disabili (ex art. 2 comma l lett. a del D.Lgs. 62/2024).
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità non richiedono un preventivo accordo se riguardano:
- a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
- b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
- c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
- d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
- e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
- f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
- g) frequenza di centri diurni;
- h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
- i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
- l) costi privati dei cani-guida.
Richiesta, rimborso ed anticipazione delle spese extra
Infine, se sempre per agevolare l’operato quotidiano dei genitori, il Tribunale di Milano ha indicato quali siano le modalità per formulare la richiesta, ottenere il rimborso o l’anticipazione delle spese extra assegno di mantenimento.
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni). Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all’altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l’avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l’esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell’ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
Potete leggere il testo integrale delle nuove linee guida del Tribunale di Milano QUI →
Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.
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