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Importante novità in tema di impugnazioni delle delibere condominiali.
La Corte di cassazione, modificando il proprio precedente orientamento, si è recentemente espressa sul Giudice competente a decidere le impugnazioni delle delibere assembleari.
Di seguito illustriamo gli aspetti più interessanti dell’ordinanza della Corte.
La vicenda
La questione sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione prende spunto da un provvedimento emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, con il quale si era dichiarato incompetente in favore del Giudice di pace in merito all’impugnazione della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo e del riparto di gestione annuali promossa da un condomino.
Il provvedimento di incompetenza era stato motivato in ragione dell’ammontare della somma addebitata al ricorrente (circa 1.000 Euro), rilevando che nei giudizi aventi ad oggetto le domande di annullamento o di nullità di delibere del condominio il valore della causa, ai fini della competenza, va considerato con riferimento all’importo addebitato dalla delibera al singolo condomini ricorrente; e non all’ammontare complessivo risultante dal riparto approvato dall’assemblea.
Il condomino ha proposto ricorso in cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio, che è stato accolto dalla Corte.
La novità conseguente all’interpretazione data dalla Suprema Corte
Come premesso, nell’aderire alla richiesta del ricorrente la Corte di cassazione ha modificato il proprio orientamento in materia, con effetti significativi sulla materia.
La Corte ha infatti affermato che “la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal condomino non può intendersi ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell’intera deliberazione e dunque all’intero ammontare della spesa, giacchè l’effetto caducatorio dell’impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l’annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro“.
Per la Cassazione tale soluzione appare più rispondente al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di competenza per valore, occorre far riferimento all’art. 12 comma I c.p.c. e considerare che l’oggetto della contestazione sia la validità della delibera di approvazione del rendiconto, da considerarsi quindi nel suo valore economico complessivo.
E non relativamente all’ammontare delle spese ripartite a carico del solo condomino ricorrente.
Pertanto, ha pronunciato il seguente principio di diritto:
“Nell’azione di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea di condominio il valore della causa deve essere determinato sulla base dell’atto impugnato e non sulla base dell’importo del contributo alle spese dovuto dall’attore in base allo stato di ripartizione”.
Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza QUI →
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