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Molestie telefoniche via Whatsapp: la Corte di cassazione precisa ed estende l’interpretazione riguardante la condotta penalmente rilevante per l’art. 660 c.p.
I fatto
La vicenda d’interesse prende spunto dalla condanna irrogata ad un imputato reo di aver inviato ad una collega di lavoro una serie di messaggi sms e whatsapp.
Il contenuto dei messaggi non era a sfondo “sessuale” (il che avrebbe integrato altra fattispecie di reato); bensì finalizzato a precostituirsi versioni di comodo da fornire all’Autorità giudiziaria nel procedimento penale in cui era indagato per reati di abuso di ufficio e falso in atto pubblico.
Il condannato, nelle proprie difese, ha sostenuto che l’ipotesi di molestie telefoniche prevista dall’art. 660 c.p. non possa essere integrata dall’invio di messaggi con gli attuali sistemi di messagistica istantanea.
Ciò in quanto questi nuovi sistemi avrebbero peculiarità differenti dal telefono e, pertanto, sfuggirebbero alle ragioni di tutela penale della norma citata.
La Corte di cassazione ha però rigettato l’interpretazione restrittiva offerta dal ricorrente.
La decisione della Corte di cassazione
Innanzi tutto, la Corte ha precisato che al termine telefono vada equiparato qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilità per lo stesso di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente.
Si tratta delle c.d. “trasmissioni sincrone“, nelle quali due o più apparati comunicano direttamente.
Secondo la Corte, pertanto, il delitto di molestie commesse con il mezzo del telefono si configura con l’invio (ripetuto) di qualsiasi tipologia di trasmissione al destinatario.
Indipendentemente dalla possibilità o meno per quest’ultimo di bloccare il suo interlocutore.
Ciò in quanto la norma di cui all’art. 660 c.p. mira a prevenire il turbamento della tranquillità pubblica attuato mediante l’offesa alla quiete privata; e non alla libertà di comunicazione dell’atto molesto.
In tale contesto, perciò, rileva l’invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario; non la possibilità per quest’ultimo di interrompere l’azione disturbatrice.
Il mezzo di comunicazione può essere quindi vario; è sufficiente che sia sincrono perchè arrechi disturbo.
Pertanto, al telefono devono essere parificati l’invio di sms e di messaggi whatsapp: entrambe tali modalità sincrone di comunicazione possono integrare la molestia attuata “col mezzo del telefono” prevista dall’art. 660 c.p.
Al fine di sostenere la propria interpretazione estensiva, nella sentenza in commento la Corte è giunta a parificare gli avvisi acustici dei messaggi alla percezione immediata e diretta del loro contenuto o di parte di essi, attraverso l’anteprima di testo che compare nella schermata di blocco.
Una circostanza che, in concreto, non sempre si verifica; e che, comunque, deve essere oggetto di prova.
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