Le prescrizioni dei piani regolatori generali hanno valore di legge.
Questo il concetto ribadito dalla Corte di cassazione, con la recente ordinanza n. 40984 del 21 Dicembre 2021.
Di seguito ne trattiamo i tratti più significativi.
Il fatto
La vicenda trae spunto dall’azione promossa dai comproprietari di un fondo confinante con altro fondo, il cui proprietario aveva edificato lungo il confine.
In particolare, gli attori hanno lamentato la violazione delle prescrizioni contenute nel Piano Regolatore Generale del Comune, che individuava in 5 metri la distanza minima che doveva essere tenuta dai confini.
Ed hanno chiesto la demolizione del manufatto realizzato “abusivamente”.
Le motivazioni dell’ordinanza resa dalla Corte di cassazione
L’ordinanza della Cassazione è molto articolata e tratta diversi temi; ivi compresa la successione di norme nel tempo.
In primo luogo, ribadisce il consolidato principio secondo il quale “Le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria)“.
Afferma poi che, in ragione della natura di tali prescrizioni, il Giudice debba acquisirne diretta conoscenza d’ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte.
Sottolinea infine che i regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione.
La Corte precisa però che, nel caso di norme più restrittive, debbano essere salvaguardati i cosiddetti “diritti quesiti“.
In tali casi, la disciplina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell’entrata in vigore della normativa, possano considerarsi “già sorte”.
Per inciso, era questo il caso concreto che caratterizzava la vicenda in esame.
Principio di prevenzione ed ordine di demolizione
Secondo la Corte, sebbene il principio della prevenzione non operi quando le prescrizioni dei piani regolatori generali impongano di osservare distanze inderogabili dai confini, deve farsi salva la possibilità che gli stessi consentano le costruzioni in aderenza o in appoggio.
Quanto infine all’ordine di demolizione, occorre considerare la successione di norme nel tempo.
L’ordine non si applicherà quindi alle costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più secondo le norme vigenti al momento della decisione.
In tale caso è fatto salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi “medio tempore”.
Ossia i danni conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l’avvento della nuova disciplina.
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