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Le novità introdotte dal D.Lgs n. 104/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1152, sono state già descritte come le “condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili“.
Si tratta di disposizioni che disciplinano le informazioni sul rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, nonché una serie di ulteriori misure a tutela dei lavoratori.
Di seguito ne elenchiamo i punti più rilevanti.
L’ambito di applicazione della normativa
Rientrano nel campo di applicazione della disciplina i seguenti rapporti:
- i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
- i contratti di lavoro somministrato;
- i contratti di lavoro intermittente;
- le collaborazioni coordinate e continuative;
- i contratti di prestazione occasionale;
- i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni
Restano esclusi, invece, dall’applicazione della disciplina:
- i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore ad una media di 3 ore a settimana in un periodo di riferimento di 4 settimane consecutive;
- i rapporti di lavoro autonomo (inclusi quelli in ambito sportivo)
- i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale
- i rapporti di collaborazione prestati nell’impresa familiare
- i rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero
- i rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico
Gli obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro
Le novità introdotte dal D.Lgs n. 104/2022 hanno stabilito anche quali debbano essere le informazioni minime formalizzate nel contratto di lavoro (artt. 4-6) e le modalità di comunicazione al lavoratore mediante consegna di copia del contratto o della comunicazione di instaurazione del rapporto.
Vengono inoltre previste quali debbano essere le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro in materia di:
- periodo di prova (art. 7)
- cumulo di impieghi (art. 8)
- prevedibilità minima del lavoro (art. 9)
- possibilità per il lavoratore con un’anzianità di almeno sei mesi di richiedere il riconoscimento di una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili (art. 10)
- la garanzia che la formazione obbligatoria sia gratuita e considerata orario di lavoro (art. 11).
Le misure a tutela dei lavoratori
Le novità introdotte dal D.Lgs n. 104/2022 riguardano infine anche le misure di tutela in favore del lavoratore.
Nello specifico, l’art. 12 prevede la facoltà per il lavoratore (oltre al ricorso all’autorità giudiziaria e amministrativa e le procedure previste dalla contrattazione collettiva applicabile) di promuovere le procedure di conciliazione previste dagli articoli 410-412 quater del Codice di Procedura Civile o dalle camere arbitrali.
I successivi artt. 13 e 14 disciplinano la protezione del lavoratore rispetto a comportamenti ritorsivi del datore di lavoro; e, quindi, previsioni finalizzate a tutelare dal trattamento e conseguenze sfavorevoli nonché dal licenziamento o dal recesso del committente per aver invocato l’applicazione delle nuove norme.
Potete leggere il testo della circolare ministeriale n. 19 del 20 Settembre 2022 QUI →