Sovraindebitamento: necessario il soddisfacimento effettivo dei chirografari

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Sovraindebitamento: è necessario il soddisfacimento effettivo dei chirografari perchè il piano possa essere omologato.

La procedura, nel tempo, è stata  oggetto di una serie di provvedimenti giurisprudenziali che ne hanno meglio delineato il “carattere“.
L’ordinanza recentemente emessa dalla I Sezione civile della Corte di cassazione, oggetto del nostro commento, riguarda l’entità del credito dei chirografari che deve essere soddisfatto.

La vicenda

Il Tribunale di Cosenza ha negato l’omologazione di un “piano” in ragione di due criteri:

  • l’esigua percentuale (pari al 3,82%) di soddisfazione prefigurata per i creditori chirografari
  • la qualità di “giovane professionista” del ricorrente (che avrebbe dovuto avere significative possibilità di incrementare, in futuro, la sua “consistenza” reddituale e patrimoniale).

Il giovane professionista ha proposto reclamo.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti

Il “piano” del consumatore è un negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.) ed ha, alla stregua delle previsioni dell’art. 7 commi I e I bis della L. n. 3/2012, una ben precisa connotazione causale.

Deve ambire, contestualmente, ad una duplice finalità:

  1. la “ristrutturazione dei debiti”
  2. la “soddisfazione dei crediti”, anche mediante “cessione dei crediti futuri” (art. 8 comma I).

La’rt. 7 della Legge n. 3/2012 stabilisce che il piano debba:

  • assicurare il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili
  • prevedere scadenze e modalita’ di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi
  • indicare le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalita’ per l’eventuale liquidazione dei beni.

E’ possibile che il piano preveda che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente.
Ma in tali casi deve assicurare il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di  mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

La sentenza della Corte di cassazione

Per la Corte la sola finalità della “ristrutturazione” dei pregressi impegni obbligatori del consumatore non è bastevole.
In virtù della formula “binaria” sopra citata, il piano deve imprescindibilmente coniugarsi anche con la finalità della “soddisfazione” .

Pertanto, esso deve essere idoneo ad assolvere concretamente la (delineata) funzione causale che gli è astrattamente ed inderogabilmente propria; ovvero deve essere “giuridicamente fattibile”.

In mancanza di tale requisito, è legittima la non omologazione del piano, in ragione dell’acclarato difetto di una delle sue due cause concrete.

La Cassazione ha quindi affermato che nel sovraindebitamento è necessario il soddisfacimento effettivo dei chirografari perchè il piano possa essere omologato.


Potete leggere il testo dell’ordinanza QUI →

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