La Corte di Appello di Roma si è recentemente occupata di tracciare le differenze tra agente e procacciatore di affari.
Poichè nelle situazioni reali è spesso difficile distinguere tra le due figure professionali, abbiamo ritenuto utile approfondire il tema.
Il contratto di agenzia
Il contratto di agenzia è un c.d. contratto tipico, ossia previsto dalle norme presenti nel Codice civile (Libro IV – Titolo III – Capo X, artt. 1742 – 1753).
L’art. 1742 c.c. fornisce la nozione di agente e lo individua nella parte che assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Il Codice precisa inoltre che il contratto di agenzia debba essere provato per iscritto.
Gli obblighi dell’agente
L’art. 1746 c.c. elenca gli obblighi gravanti sull’agente, il quale nell’esecuzione dell’incarico – nullo ogni patto contrario – deve:
- tutelare gli interessi del preponente
- agire con lealtà e buona fede
- adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute
- fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli
- fornire al proponente ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari
Obblighi del proponente
L’art. 1749 c.c. elenca gli obblighi del preponente, il quale è tenuto a:
- agire con lealtà e buona fede
- mettere a disposizione la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati
- fornire le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto
- avvertire non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi
- informare dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli
- consegnare un estratto conto delle provvigioni dovute
- liquidare le provvigioni.
Provvigioni
L’art. 1748 c.c. specifica le condizioni alle quali l’agente ha diritto di ottenere dal proponente una provvigione.
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
La provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta.
L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Le ulteriori caratteristiche del contratto di agenzia
Sempre nel Codice civile è possibile individuare quali siano le caratteristiche che connaturano il contratto di agenzia:
- il diritto di esclusiva
- la riscossione
- la rappresentanza
- l’indennità di cessazione
- il patto di non concorrenza
Il diritto di esclusiva si sostanzia nel divieto, per il proponente, di avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività; e, per l’agente, nel divieto di assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
In tema di riscossione, salvo patto espresso e scritto, l’agente non ha la facoltà di riscuotere i crediti del proponente.
L’agente ha la rappresentanza del proponente per quanto attiene le dichiarazioni riguardanti l’esecuzione del contratto ed i reclami inerenti le inadempienze.
All’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente una indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
- l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente
- l’agente abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
L’indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell’agente.
L’indennità non è invece dovuta nei seguenti casi:
- quando il preponente risolve il contratto per grave inadempienza dell’agente
- quando l’agente recede dal contratto (salvo recesso giustificato)
- quando l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.
Il diritto all’indennità è soggetto a decadenza, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto.
Il patto che limita la concorrenza deve farsi per iscritto e riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia.
Il patto deve prevedere la corresponsione all’agente di una indennità di natura non provvigionale.
La sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.
La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennità è determinata dal Giudice in via equitativa anche con riferimento:
- alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo
- alle cause di cessazione del contratto di agenzia
- all’ampiezza della zona assegnata all’agente
- all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.
I caratteri distintivi del contratto di agenzia
I caratteri distintivi del contratto di agenzia sono i seguenti:
- la continuità dell’attività
- la stabilità dell’attività
- la zona determinata
- la non episodica collaborazione professionale
- l’autonomia
- il risultato a proprio rischio
- l’obbligo di osservare le istruzioni ricevute dal preponente.
Il Procacciatore di affari
Il contratto di procacciamento d’affari è un c.d. contratto atipico, ossia non previsto dalle norme presenti nel Codice civile.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che, ove compatibili, siano applicabili le norme previste per il contratto di agenzia.
Il Procacciatore d’affari promuove la conclusione di contratti in favore del preponente, al fine di incrementarne la clientela. La sua attività consiste nel:
- procurare commissioni
- trovare e segnalare opportunità commerciali
- trovare e segnalare potenziali clienti, interessati ai prodotti o ai servizi offerti dal preponente.
Le peculiarità del contratto di procacciamento
Il rapporto del procacciatore d’affari si concreta:
- limitata attività
- assenza del vincolo di stabilità
- occasionalità
- episodicità
- assenza dell’obbligo di seguire le istruzioni del proponente.
Le differenze tra l’agente ed il procacciatore di affari
Illustrate le caratteristiche tipiche dei due contratti, è possibile comprendere il ragionamento argomentativo proposto nella sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma ed individuare, nello specifico, le differenze esistenti tra l’agente ed il procacciatore di affari.
Per la Corte, il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento d’affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l’attività promozionale stabile di conclusione di contratti.
In quest’ottica, la durata pluriennale del rapporto (che esclude, in radice, l’episodicità), il numero delle fatture, la previsione di un compenso legato non alla mera segnalazione dei clienti e neanche alla mera stipula del contratto, ma all’entità dei singoli ordinativi effettivi di merce (andati a buon fine) sono elementi che depongono, univocamente, per la la natura agenziale del rapporto.
Potete leggere la versione completa della sentenza della Corte di Appello di Roma QUI →
Per approfondimenti od assistenza sugli argomenti trattati in questo articolo potete contattare l’avv. Gaia Spreafico o l’avv. Andrea Spreafico.