L’apposizione del termine nei contratti a termine per esigenze sostitutive

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L’apposizione del termine nei contratti a termine per esigenze sostitutive nelle situazioni aziendali complesse deve considerarsi legittima a determinate condizioni.

In tali termini si è espressa la Sezione Lavoro della Corte di cassazione, con la recente ordinanza n. 30745, che di seguito approfondiamo.

La questione sottoposta a giudizio

Il fatto oggetto di giudizio riguardava la dichiarazione di nullità del termine apposto ad un contratto subordinato a tempo determinato.
Con la conseguente dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti.

I principi di diritto

Preliminarmente all’analisi della sentenza, deve precisarsi che in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo occorra farsi riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 214/2009.
Con tale sentenza ha affermato che l’onere di specificazione delle predette ragioni sia correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto.

Inoltre, va ricordato che il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive di lavoratore assente non debba essere necessariamente destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore assente.
La sostituzione va invero intesa nel senso più confacente alle esigenze dell’impresa. E va risconosciuta all’imprenditore – nell’esercizio del potere di autorganizzazione – la facoltà di disporre (in conseguenza dell’assenza di un dipendente) l’utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni.

Tuttavia, occorre sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine.
La seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell’azienda per effetto della prima.

Il tenore dell’ordinanza della Sezione Lavoro

Sulla scorta delle citate premesse in diritto, la Corte di cassazione ha affermato che l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente.

In particolare, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta.
In simili casi, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori.

Ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità, gli elementi ulteriori possono essere i seguenti:

  • l’ambito territoriale di riferimento
  • il luogo della prestazione lavorativa
  • le mansioni dei lavoratori da sostituire
  • il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro

Questi elementi devono consentire, in concreto, di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente.

 


Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza QUI →

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