La tabella nazionale per i danni da sinistro stradale

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E’ stata (finalmente) approvata la tabella unica nazionale per i danni da sinistro stradale, a seguito della pubblicazione del Regolamento in Gazzetta Ufficiale.

Il D.P.R. 13 Gennaio 2025 n. 12, che ha introdotto il “Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti“, entrerà in vigore il 5 Marzo 2025.

E’ certamente una notizia che interessa chiunque, in quanto le tabelle previste dal Regolamento rendono omogeneo sul territorio nazionale il risarcimento di tutti i danni da sinistro stradale (e da sinistro nautico e da colpa medica) comportanti invalidità comprese tra il 10% ed il 100%.

In questo articolo ne abbiamo analizzato le principali peculiarità.

Il Regolamento

Il D.P.R. 13 Gennaio 2025 n. 12 ha introdotto il Regolamento che postula le modalità in forza delle quali può essere quantificato il danno, biologico e morale, derivante da una lesione grave (ossia, superiore al 10%).

Il Regolamento riguarda:

  • i danni non patrimoniali (biologici o morali)
  • le lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%).

Le disposizioni contenute nel Regolamento si applicano ai danni non patrimoniali derivanti da:

  • circolazione dei veicoli a motore
  • navigazione dei natanti
  • attività dell’esercente la professione sanitaria
  • attività della struttura sanitaria o sociosanitaria (pubblica o privata).
Le Tabelle Uniche Nazionali

Benchè si faccia usualmente cenno alla “Tabella“, al singolare, in realtà il Regolamento ha introdotto una tavola e due distinte tabelle:

  • le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale
  • la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso
  • la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo.

Nella tavola, il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità.
Ciò in quanto l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi.

Il Regolamento entrerà in vigore il 5 Marzo 2025 ed il suo art. 5 stabilisce che si applichi alla liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti in epoca successiva alla sua entrata in vigore.

Il danno biologico

La prima Tabella Unica Nazionale introdotta dal Regolamento ha ad oggetto il c.d. danno biologico; ed elenca i valori da attribuire ai punti di invalidità (permanente) in relazione all’età della persona danneggiata.

Per danno biologico l’art. 138 comma II lett. a) del D.Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni) intende “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito“.

Il Codice della Assicurazioni esclude, espressamente, dal risarcimento del danno biologico il danno derivante dalla c.d. incapacità lavorativa, sia essa generica che specifica.

Il danno morale

La seconda Tabella Unica Nazionale introdotta dal Regolamento ha ad oggetto il c.d. danno morale, ossia la sofferenza subita dal soggetto a seguito delle lesioni fisiche riportate.

L’art. 138 comma II lett. e) del D.Lgs. 209/2005 prevede che il danno morale sia calcolato considerando un incremento percentuale della quota del danno biologico, per consentire “la personalizzazione complessiva della liquidazione“.

La Tabella introduce in materia, secondo la dottrina, un “indennizzo”; e pertanto non potrà più farsi giuridicamente riferimento al “risarcimento del danno morale“.

L’indennizzo è calcolato in funzione della sofferenza morale provocata dalle lesioni: nessuna, minima, media o grave.

In applicazione di quanto previsto dalla Tabella introdotta dal Regolamento, il danno morale medio potrà essere quantificato in una somma ammontante tra un quarto e la metà del danno biologico.

I casi più gravi

L’art. 138 comma III del D.Lgs. 209/2005 prevede anche la possibilità, per il Giudice, di aumentare l’entità del risarcimento previsto dalla Tabella unica nazionale nei casi più gravi.

Qualora la menomazione accertata incida infatti in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno calcolato dalla Tabella unica nazionale può essere aumentato dal Giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%.

Si tratta della c.d. personalizzazione del danno biologico.

La liquidazione del danno biologico e morale temporaneo

In forza del disposto dell’art. 138 comma II lett. f) del D.Lgs. 209/2005, il danno biologico temporaneo inferiore al 100% è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

Dal 2024, l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta è pari a 55,24 Euro.

L’incremento per il danno morale temporaneo è ricompreso tra il 30 e il 60 % del danno biologico temporaneo.

Il risarcimento dei danni non derivanti da sinistro stradale

Con l’approvazione del Regolamento,

L’applicazione analogica della Tabella unica ai danni non causati da sinistri stradali (o colpa medica) è verosimile; e permetterebbe di uniformare i risarcimenti in tutta Italia.

Vi sono però state delle pronunce (leggi l’articolo pubblicato QUI →) che, nel recente passato, hanno escluso l’applicabilità della tabella delle c.d. micropermanenti al risarcimento di danni non derivanti da sinistro stradale o colpa medica.

Sarà quindi necessario verificare se la giurisprudenza maggioritaria vorrà applicare la Tabella, per analogia, a tutte le lesioni; senza distinzioni per la loro origine.


Potete consultare il testo integrale della Tabella Unica Nazionale QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

(tona alla pagina delle notizie)

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