La perdita del bagaglio rovina la vacanza

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La perdita del bagaglio rovina la vacanza?

Non sempre.
E’ infatti necessario che integri un inadempimento non di scarsa importanza i sensi dell’art. 1455 del Codice Civile perchè possa richiedersi un risarcimento del danno.

Una recente sentenza del Tribunale di Siracusa fornisce elementi utili per comprendere quando la perdita del bagaglio possa costituire tale tipo di inadempimento.

Il Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79 del 2011)

Per poter correttamente inquadrare l’ambito normativo di riferimento, occorre far riferimento – oltrechè al citato art. 1455 c.c. – alle disposizioni contenute nel Codice del Turismo.

Ed, in particolare, al suo art. 46 – Risarcimento del danno da vacanza rovinata, che così dispone:

1.    Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.

2.    Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

Il c.d. “danno da vacanza rovinata

Oggetto del risarcimento del danno da “vacanza rovinata” è l’inadempimento che non sia di scarsa importanza, secondo i criteri propri dell’art. 1455 c.c.

L’inadempimento deve quindi superare una soglia minima di tolleranza, che andrà valutata caso per caso; con apprezzamento di fatto del Giudice di merito.

La lettura del testo della norma, permette inoltre di individuare due elementi che devono sussistere perchè possa parlarsi del danno in trattazione:

  • il tempo di vacanza inutilmente trascorso
  • l’irripetibilità dell’occasione perduta.

Per danno da vacanza rovinata, si intende quindi il pregiudizio rappresentato dal disagio e dall’afflizione subiti dal viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione irripetibile di svago e di riposo, in modo conforme alle proprie aspettative.

Si tratta di un danno non patrimoniale.
Può comunque essere presente anche il danno patrimoniale, consistente nel pregiudizio economico subito in conseguenza delle circostanze in forza delle quali la vacanza è stata “rovinata“.

Il fatto storico

La vicenda in esame – inizialmente sottoposta al Giudice di Pace di Noto e successivamente, in sede di appello, al Tribunale di Siracusa – è la seguente.

Un viaggiatore ha richiesto il risarcimento dei danni sia per le spese sostenute che per la vacanza rovinata a seguito dello smarrimento del proprio bagaglio in occasione di una crociera in nave.

Il vettore al quale aveva affidato il trasporto del bagaglio sino alla nave da crociera lo aveva infatti informato che “il bagaglio non è arrivato a bordo, ma è stato localizzato e verrà consegnato all’indirizzo di casa dell’ospite dopo la crociera“.

Il viaggiatore ha quindi sostenuto in giudizio che lo smarrimento del proprio bagaglio non gli aveva permesso di godere e di sfruttare al massimo il piacere del viaggio.
La mancanza dei propri effetti personali e del proprio abbigliamento non gli aveva permesso di partecipare ad escursioni, attività sportive e serate a tema.

L’indisponibilità dei propri beni e la forza rinuncia alle attività gli avrebbero causato un evidente stato di stress, che non gli avrebbe consentito di rilassarsi come aveva previsto.

Il Giudice di Pace di Noto ha però rigettato le sue domande, ritenendole non provate; ed il viaggiatore ha proposto appello.

La sentenza del Tribunale di Siracusa

Il Tribunale ha invece ritenuto di accogliere parzialmente l’appello del viaggiatore.
Ha infatti ritenuto fondata la domanda di risarcimento danni da cosiddetta “vacanza rovinata“; mentre ha rigettato la domanda di risarcimento del danno derivante dai costi sostenuti per l’acquisto dei beni necessari a godere della vacanza (perchè non sufficientemente provata).

Il Tribunale ha riconosciuto che il viaggiatore abbia dato prova di non avere potuto fruire del proprio bagaglio.

Ed abbia ulteriormente dato prova del fatto che lo smarrimento del proprio bagaglio non gli abbia permesso di godere e di sfruttare al massimo il piacere del viaggio.

Il Tribunale ha quindi liquidato il danno patito dal viaggiatore, tenendo conto della irripetibilità del viaggio, del valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore e dello stress subito a causa dei disservizi.


Potete approfondire l’argomento, leggendo il testo della sentenza del Tribunale di Siracusa QUI →

Per la relativa consulenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo o per l’assistenza in giudizio, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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