Assicurazioni sulla vita: no alla prescrizione biennale

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Nei contratti di assicurazione sulla vita la Corte costituzionale ha detto no alla prescrizione biennale.

Il tema era stato oggetto, in epoca recente, di plurimi interventi normativi, che avevano determinato non solo disparità di trattamento tra gli assicurati ed i beneficiari, ma anche incertezza nell’individuazione delle regole applicabili in tema di prescrizione ai singoli contratti assicurativi.

L’intervento della Corte costituzionale ha affrontato la materia ed abbiamo quindi ritenuto d’interesse approfondirlo in questo nostro articolo.

La prescrizione in materia di assicurazioni

Il Codice Civile prevede specifiche disposizioni atte a regolare il regime della prescrizione nell’ambito dei contratti di assicurazione.

In particolare, l’art. 2952 c.c. stabilisce che:

il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze;

gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Le modifiche dell’art. 2952 c.c.

Il quadro normativo di riferimento in materia – ossia, il secondo comma dell’art. 2952 c.c. – ha subito però, nell’arco di pochi anni, diverse e sostanziali modifiche nella parte attinente i termini di prescrizione.

Il testo della norma in vigore prima della sostituzione disposta dal D.L. n. 134/2008 era il seguente:

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda“.

Il testo in vigore dopo l’approvazione del D.L. n. 179/2012 era il seguente:

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda“.

Il testo in vigore dopo la conversione in legge del citato D.L. n. 179/2012 ad opera della L. 17 Dicembre 2012 n. 221 era il seguente:

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda“.

La celere successione delle previsioni normative in una materia la cui natura è caratterizzata dalla “stabilità” degli previsioni contrattuali ha creato non poche questioni.

E l’intervento della Corte costituzionale.

La sentenza della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 32/2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2952 c.c. nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale.

Per la Corte, a fronte della prevalente funzione del contratto di assicurazione sulla vita di risparmio previdenziale, correlata all’alea della durata della vita, non è giustificata ed è lesiva delle finalità perseguite la previsione di un termine di prescrizione così breve per acquisire somme che derivano dal meccanismo di accumulo del risparmio e che spettano al verificarsi di eventi – la morte o la sopravvivenza alla data di scadenza dell’assicurazione – che non implicano, in genere, alcuna complessità di accertamento.

In particolare, il termine di prescrizione biennale sarebbe “di estrema brevità” e dunque “di per sé irragionevole“, poiché tale da non rendere “effettiva la possibilità di esercizio del diritto, specie in caso di decesso dell’assicurato“.

Nell’assicurazione sulla vita non si rinvengono ragioni idonee a giustificare in sé la previsione di una prescrizione breve; e la sua combinazione con un dies a quo oggettivo (il decesso o la sopravvivenza) determina, nel contesto in esame, la manifesta irragionevolezza della prescrizione biennale.

Nell’assicurazione sulla vita, infatti, è tutt’altro che remota l’eventualità che il titolare del diritto al pagamento delle somme dovute dall’assicuratore sia un terzo beneficiario e che egli sia ignaro di aver acquisito il diritto, non essendo a conoscenza della sua designazione.

La pretesa che un tale diritto sia esercitato in tempi molto brevi si risolve, dunque, in una eccessiva difficoltà, se non in una impossibilità di farlo valere.

I depositi dormienti e gli oneri in capo alle imprese di assicurazione

La Corte costituzione ha avuto modo anche di parametrare la questione della prescrizione con le norme nel tempo introdotte in tema di “depositi dormienti“.

Benchè in materia di “depositi dormienti” sia imposto alle imprese assicuratrici, ogni anno, di verificare con strumenti informatici “l’esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita” e di attivarsi nel caso per la procedura di corresponsione della somma assicurata al beneficiario, l’obbligo di procedere al versamento degli importi al fondo dei “rapporti dormienti” preclude alle imprese medesime di procedere al pagamento degli importi ai beneficiari.

La Corte, sul tema, ha rilevato che le modalità e i termini così brevi di devoluzione al fondo da parte della imprese assicuratrici siano irragionevoli e penalizzanti anche nel confronto con gli altri consumatori, i cui risparmi parimenti confluiscono in quel fondo.


Se desiderate approfondire il tema, potete leggere il testo integrale della sentenza della Corte Costituzionale QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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