Illegittima la segnalazione alla Centrale Rischi per un solo ritardo nei pagamenti

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E’ illegittima la segnalazione alla Centrale Rischi per un solo ritardo nei pagamenti.

La Corte di Cassazione torna in argomento, con l’ordinanza n. 3130 del 9 febbraio 2021, ed afferma che gli Istituti di credito e gli Intermediari debbano valutare la situazione patrimoniale complessiva del debitore.


La decisione si basa sul presupposto che la segnalazione alla Centrale Rischi necessiti che l’intermediario creditizio abbia riscontrato una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza.

Queste sono le condizioni in forza delle quali può essere legittimamente effettuale la segnalazione alla Crif.


Pertanto, per stabilire se un Istituto abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale Rischi l’inadempimento d’una obbligazione del cliente, non è quindi sufficiente valutare ex post se, all’esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all’adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate.
E’ invece necessario stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede.

L’onere di provare la fondatezza e la buona fede delle ragioni dell’inadempimento grava sul cliente che intenda ottenere il risarcimento da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.


Per un approfonfdimento, vai al testo della ordinanza →

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