Il Comune è responsabile per i rumori della “movida”

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Il Comune è responsabile per i rumori della “movida”, questo il senso di una recentissima sentenza della Corte di Cassazione.

Posto che le immissioni rumorose turbano la quiete di molti cittadini, abbiamo colto l’occasione per approfondire il tema.

Le immissioni rumorose

L’art. 844 c.c. offre il riferimento principale in materia e sancisce che il proprietario di un fondo (o di un immobile) non sia tenuto a tollerare le immissioni che superino la normale tollerabilità; avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Sono due, quindi, i criteri da considerare:

  • la normale tollerabilità
  • la condizione (precedente) dei luoghi.

Quanto al primo criterio, si osserva che il concetto di normale tollerabilità non sia stato ben definito dal legislatore. E, pertanto, debba essere in concreto individuato caso per caso; facendo riferimento a nozioni tecniche, norme di legge, regolamenti locali, etc.

Quanto al secondo criterio, si osserva che l’individuazione della condizione dei luoghi antecedente all’immissione non sia sempre agevole da effettuare; e l’assolvimento di tale onere probatorio determini, sovente, la necessità di ricorrere all’acquisizione di documentazione nonchè all’applicazione del sapere tecnico-scientifico ed ai dati forniti dalle strumentazioni di rilevazione.

In un quadro, in genere, piuttosto complesso, si è soliti assistere a liti tra confinanti; ossia tra privati cittadini che generano o subiscono rumori, od altri tipi di immissioni ritenute intollerabili.

Pertanto, il nuovo “scenario” offerto dalla sentenza della Cassazione in commento, ossia la possibile responsabilità degli Enti pubblici (in particolare, di un Comune), per i rumori della “movida”, è certamente d’interesse.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte ha infatti affermato che debba tutelarsi il diritto del privato cittadino alla salute (garantito dall’art. 32 Cost.), alla vita familiare (garantito dall’art. 8 CEDU) ed al godimento della proprietà privata, qualora tali diritti siano lesi dalle immissioni acustiche, intollerabili ex art. 844 c.c., provenienti da area pubblica di proprietà di un Comune.

Il Comune è tenuto ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni; essendo anch’esso soggetto al principio del neminem laedere.

Dall’assoggettabilità del Comune a tali obblighi discende la sua legittimazione passiva ad essere convenuto in giudizio ed a subire una condanna:

  • al risarcimento del danno (artt. 2043 e 2059 c.c.) patito dal privato in conseguenza delle immissioni nocive che abbiano comportato la lesione di quei diritti
  • ad un facere, al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità.

La sentenza della cassazione postula quindi un principio generale e crea un precedente di rilievo: il Comune è responsabile per i rumori della “movida”.

Per la Corte, è onere delle Amministrazioni locali la tutela della salute e del riposo dei cittadini dalle immissioni rumorose.
Al riguardo, la normale sorveglianza delle strade non sarebbe quindi sufficiente ad esonerare il Comune da tali obbligo. In caso di situazioni caratterizzate da periodica ed elevata rumorosità, il Comune ha l’obbligo di intervenire; e di risolvere.
Qualora ometta di intervenire od intervenga senza ottenere il ripristino della “normalità”, può configurarsi a carico del Comune la responsabilità ex art. 2043 c.c. e art. 2043 c.c.


Potete leggere la versione completa della sentenza della Corte di Cassazione QUI →

Per approfondimenti od assistenza sugli argomenti trattati in questo articolo potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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