Quali sono i criteri per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale?
L’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale riguardante i criteri di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale è stata, negli anni, certamente cospicua.
E’ quindi interessante verificare la posizione assunta dalla Cassazione in materia, recentemente ribadita con la sentenza n. 10579/2021 emessa dalla III Sezione Civile in data 21 Aprile 2021.
La sentenza ha affermato il principio di diritto secondo cui “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda anche la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti”.
Sotto tale profilo, il Collegio, inoltre, ha sottolineato la necessità di “una progressione evolutiva verso un livello massimo di certezza, uniformità e prevedibilità che solo la tabella nazionale, per la sua natura di diritto legislativo, una volta adottata, potrà al meglio garantire“.
Quali sono gli elementi che vadano valutati per la liquidazione “personalizzata” del danno?
La Corte ha voluto elencare quali elementi indefettibili i seguenti:
- l’età della vittima
- l’età del superstite
- il grado di parentela
- la convivenza
Tali elementi consentono, mediante l’uso delle tabelle, una corretta indicazione dei valori posti a base della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Conclude il Collegio che, in ogni caso, sussista la possibilità per il Giudice di applicare sull’importo finale dei corrispettivi in ragione della particolarità della situazione una liquidazione del danno senza fare ricorso ai valori tabellari.
Nel qual caso, però, il Giudice deve fornire un’adeguata motivazione a sostegno del discostamento dai criteri tabellari.
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