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I costi occulti costituiscono una nullità strutturale nei contratti cd. derivati.
Così ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24654 del 10 agosto 2022.
Di seguito ne accenniamo i principali contenuti.
I contratti “derivati”
Gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore dipende dall’andamento di un’attività sottostante (quale ad esempio titoli azionari, tassi di interesse, tassi di cambio, o merci) e sono definiti dall’art. 1 comma III del D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico Finanziario).
Tra le principali categorie di strumenti finanziari derivati vi sono i contratti:
- di swap
- di opzione
- a termine.
I contratti di swap sono tra i più noti strumenti finanziari derivati.
Consistono in un accordo con cui le parti si scambiano flussi di pagamenti da effetuarsi in date determinate e certe.
Le parti possano accordarsi in relazione alla valuta con cui effettuare tali pagamenti.
L’ammontare dei pagamenti è determinato in relazione ad un’attività sottostante.
In base al c.d. “sottostante” si individuano vari tipi di contratti di swap:
- interest rate swap
- asset swap
- currency swap.
Nei contratti di interest rate swap le parti periodicamente si scambiano i pagamenti degli interessi, che vengono calcolati sul capitale nozionale di riferimento, avendo a riguardo un periodo di tempo predefinito.
I contratti derivati possono essere suddivisi tra contratti “par” e contratti “non par”:
- nei derivati “par” il valore di partenza del contratto è nullo, ossia non è né positivo e né negativo per entrambe le parti
- nei derivati “non par” il contratto presenta dall’inizio un valore di mercato negativo per una delle due parti (solitamente per il cliente).
Potete approfondire la materia sul sito della CONSOB (QUI →).
La nullità strutturale
Facendo seguito ad alcune pronunce delle Sezioni Unite, la Corte di cassazione è tornata ad interessarsi dei contratti derivati; e, nello specifico, ai rapporti informativi tra intermediario e cliente circa la natura e l’adeguatezza dei contratti.
Con l’ordinanza in esame, la Corte affermato che l’esistenza di costi occulti (ossia non chiaramente indicati) determini la nullità strutturale dei contratti derivati, a sensi dell’art. 1418 comma II c.c.
Per la Cassazione ciò che qualifica la nullità come strutturale non atterrebbe alla mancata informazione resa al cliente circa i rischi “virtuali” dell’operazione, ma la mancata informazione circa un elemento essenziale dell’operazione. Ossia i suoi costi effettivi.
Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza QUI →