Quando possono considerarsi intollerabili i rumori dei vicini di casa?
Avevamo già avuto modo di trattare la problematica nell’articolo pubblicato QUI →, ma con una recente ordinanza la Corte di Cassazione ha offerto nuove indicazioni riguardanti il giudizio sulla “tollerabilità” delle immissione sonore.
In quest’articolo abbiamo quindi approfondito l’argomento.
Le immissioni (rumorose)
Il problema delle immissioni, anche quelle riguardanti i rumori, è affrontato dall’art. 844 c.c. del Codice Civile.
La norma prevede che un proprietario non possa impedire le immissioni di rumori provenienti dalla proprietà del vicino, salvo che superino la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Pertanto, il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni rumorose deve formularsi secondo i principi indicati dall’art. 844 c.c. e tenendo presente, fra l’altro, la vicinanza dei luoghi ed i possibili effetti dannosi delle immissioni per la salute umana.
La vicenda oggetto di giudizio
Inquadrato l’ambito normativo di riferimento, è necessario prendere in esame il caso giunto all’esame della Corte di Cassazione.
La vicenda prende spunto dal giudizio promosso avanti il Giudice di Pace (di Milano) da un Condominio ed un condomino nei confronti di altro condomino per ottenere l’accertamento del superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni sonore causate dall’utilizzo continuo di due pianoforti ed altri strumenti musicali da parte di quest’ultimo e, per l’effetto, l’ordine di cessazione immediata dell’attività esercitata od, in alternativa, la sua condanna all’esecuzione delle opere per l’insonorizzazione del suo appartamento.
La consulenza svolta in giudizio ha calcolato con precisione il rumore di fondo per stabilire il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni oggetto di causa.
In questo modo, il consulente ha dato atto di aver considerato la particolarità della situazione concreta, nel rispetto dei criteri fissati dalla giurisprudenza più recente.
Il Giudice di Pace, accogliendo le domande di parte attrice a seguito dell’accertamento del superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni sonore causate dall’utilizzo dei due pianoforti, ha condannato il condomino musicista a far eseguire nel suo appartamento, a sue spese, tutti i lavori necessari al fine di limitare entro la soglia di tollerabilità le immissioni in questione verso le altre unità immobiliari del Condominio.
Perso anche il giudizio promosso avanti il Tribunale in funzione di giudice dell’appello, il condomino musicista ha promosso ricorso per cassazione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha analizzato la questione della tollerabilità delle immissioni rumorose, fornendo utili precisazioni in merito alle modalità di rilevamento delle stesse ed ai criteri di valutazione dei dati rilevati.
In tema di immissioni rumorose, la Corte ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità si sia recentemente orientata ad affermare che i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell’ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali inderogabili al fine di stabilire l’intollerabilità delle emissioni che li superino, non sono sempre vincolanti per il Giudice civile.
La Corte ha infatti ribadito che il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non sia mai assoluto; ma, secondo le indicazioni offerte dall’art. 844 c.c., esso sia relativo alla situazione ambientale e possa variare:
- da luogo a luogo
- in relazione alle caratteristiche della zona
- in conseguenza delle abitudini degli abitanti.
Inoltre, per la Cassazione, in applicazione del c.d. criterio comparativo, la valutazione del limite di tollerabilità dell’immissione rumorosa non può mai prescindere dalla rumorosità di fondo; ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi.
Pertanto, la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale; con considerazione, quindi, del rumore di fondo.
In considerazione dei dati rilevati e di tali considerazioni, spetterà poi al Giudice del merito accertare, in concreto, gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell’ambito della normale tollerabilità.
Ulteriori principi di diritto
Sempre in tema di immissioni, la Corte di Cassazione ha inoltre richiamato i seguenti principi di diritto in merito alla legittimazione all’azione:
- l’art. 844 c.c. deve essere interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all’azione anche il titolare di un diritto reale o personale (nella specie, il conduttore) di godimento sul fondo
- nel caso in cui gli accorgimenti tecnici da adottare per ricondurre le immissioni nei limiti della normale tollerabilità comportino la necessità di modificazioni di strutture dell’immobile da cui le propagazioni derivano, si deve escludere che il titolare di diritto personale di godimento sia legittimato a chiedere le modificazioni medesime
- è privo di legittimazione passiva alla stessa azione il soggetto che, non essendo eventualmente proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, non è in grado di provvedere a quelle modifiche della propria struttura che sia condannato a effettuare.
Se desiderate approfondire l’argomento, potete leggere il testo integrale dell’ordinanza QUI →
Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.
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