Riassunto
La presentazione, entro il termine perentorio, della domanda di condono, accompagnata dall'attestazione del versamento della prima rata dell'oblazione, rende inefficaci gli atti precedenti, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative.
Una recente sentenza del Tribunale di Napoli ci offre l’occasione per trattare gli effetti della domanda di condono edilizio.
Sommario
Cos’è il condono edilizio?
Il condono edilizio è lo strumento che permette di rimediare alla realizzazione di opere in contrasto con le norme urbanistiche e di evitare i relativi provvedimenti sanzionatori.
Ad oggi in Italia i condoni edilizi sono stati tre:
- Legge n. 47/1985
- Legge n. 724/1994
- Legge n. 326/2003.
Ai tre condoni elencati può essere aggiunto il D.L. 69/2024 (c.d. “Decreto salva casa“), convertito dalla Legge n. 105/2024.
I condoni prevedono ciascuno lunghi elenchi di opere abusive sanabili ed altre per le quali, non essendo sanabili, resta obbligatoria la demolizione.
Le leggi indicano anche le procedure da seguire per l’ottenimento della sanatoria.
La regolarizzazione di un abuso edilizio era possibile, in genere, attraverso due procedure:
- l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001 (c.d. doppia conformità)
- la SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 comma 4 del DPR 380/2001.
La c.d. doppia conformità
Il principale requisito previsto dall’ordinamento per l’ottenimento del condono è quello della c.d. doppia conformità.
Tale requisito prescrive che l’intervento soggetto a sanatoria debba essere conforme alle normative urbanistico-edilizie:
- sia al momento in cui sono stati eseguiti i lavori
- sia al momento della presentazione della richiesta di sanatoria.
La doppia conformità urbanistica è prevista dall’art. 36 del DPR 3801/2001 ed è il presupposto necessario per ottenere la sanatoria.
Le novità introdotte dal Decreto Salva casa
Il c.d. Decreto salva casa ha modificato parzialmente il requisito della doppia conformità, introducendo la c.d. “doppia conformità semplificata“.
Il nuovo art. 36 bis del DPR 380/2001 limita ora l’applicabilità del requisito della “doppia conformità” di cui all’art. 36 del DPR 380/2001 alle ipotesi di:
- assenza di titolo
- totale difformità
- variazioni essenziali.
Il Decreto “Salva Casa” ha quindi escluso la necessaria sussistenza del requisito della “doppia conformità” per gli interventi realizzati:
- in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’art. 34 del DPR 380/2001
- in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’art. 37 del DPR 380/2001.
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La vicenda storica
La vicenda oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli riguarda l’iter procedurale di una istanza di condono di un immobile abusivo.
L’istanza era stata accolta.
Nonostante ciò, la Pubblica Amministrazione non aveva provveduto all’annullamento dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale precedentemente emanata in relazione all’immobile oggetto di condono.
Il proprietario dell’immobile ha quindi fatto ricorso al Tribunale per ottenere l’annullamento della sanzione amministrativa irrogata e, stante la natura retroattiva del condono ottenuto, la conseguente perdita di efficacia delle sanzioni amministrative nel frattempo erogate.
Le motivazioni del Tribunale di Napoli
Il Tribunale ha trattato l’argomento di interesse unitamente ad altri che caratterizzavano la complessa vicenda.
In sentenza, è stato evidenziato che l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 consenta l’acquisizione gratuita al
patrimonio di un manufatto abusivo e, all’immissione nel possesso, la demolizione dell’immobile abusivo o la sua utilizzazione a fini pubblici.
In mancanza di tali evenienze, la domanda di condono è ammissibile e può essere accolta in presenza dei presupposti necessari previsti dalla legge.
Detta interpretazione poggia sul disposto dell’art. 43 della legge n. 47/1985, il quale prevede che: “l’esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l’impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria”.
E sull’art. 39 comma 19 della legge n. 724/1994, secondo il quale “per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l’annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell’area di sedime e delle opere sopra questa realizzate e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l’avvenuta presentazione della domanda di sanatoria.”.
Gli effetti della domanda di condono edilizio
Più precisamente, con la proposizione della domanda di condono – ed a prescindere dalla presentazione dell’istanza di annullamento – l’acquisizione perde efficacia.
La presentazione, entro il termine perentorio, della domanda di condono, accompagnata dall’attestazione del versamento della prima rata dell’oblazione, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative.
E, con il pagamento dell’intero importo dovuto a titolo di oblazione, si estinguono i reati e i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative.
La perdita di efficacia degli atti precedenti
Il Tribunale ha infine precisato che la presentazione della domanda di concessione in sanatoria impone all’Ente competente la sua disamina e l’adozione dei provvedimenti conseguenti:
- in caso di accoglimento, tutti gli atti punitivi dell’abuso in precedenza adottati perdono efficacia e devono ritenersi implicitamente rimossi
- in caso di rigetto, in base all’art. 40 comma 1 della Legge n. 47/1985 dovrà procedere al completo riesame della fattispecie; assumendo se del caso nuovi, e questa volta conclusivi, provvedimenti sanzionatori.
Potete leggere il testo integrale della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli QUI →
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