In determinati casi deve essere esclusa l’agevolazione per la prima casa se l’acquisto dell’immobile è condizionato all’alienazione di un altro.
Vediamo di comprendere in quali.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
La vicenda d’interesse si riferisce alla contestazione dell’insussistenza dei presupposti per il godimento del regime di agevolazione fiscale ad un contribuente che aveva effettuato l’acquisto di un’immobile sottoponendo tale compravendita alla condizione sospensiva dell’alienazione di altro immobile, già da questi detenuto quale “prima casa”.
A parere dell’Amministrazione, in tal caso l’applicazione dell’agevolazione per la prima casa non era possibile.
L’orientamento della Corte di cassazione
La questione è stata oggetto di ricorso avanti la Suprema Corte di cassazione, la quale con l’ordinanza n. 10513/2021 ho osservato quanto segue.
Innanzi tutto, ha osservato il Collegio che la dichiarazione espressa del contribuente nell’atto di acquisto – ovvero l’impossidenza sul territorio nazionale di altra abitazione acquistata con l’agevolazione fiscale c.d. “prima casa” – sia elemento costitutivo per il conseguimento dell’agevolazione medesima.
In sedono luogo, è stato rilevato che solo a far tempo dall’1 Gennaio 2016 sia stato introdotto il comma 4-bis della Nota II-bis, posta in calce all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Tale disposizione stabilisce che l’aliquota del 2% si applichi anche agli atti d’acquisto la cui efficacia sia subordinata alla condizione sospensiva dell’alienazione dell’immobile precedentemente destinato a “prima casa” entro un anno dalla data dell’atto.
Pertanto, possono verificarsi due casi in cui deve essere esclusa l’agevolazione per la prima casa se l’acquisto dell’immobile è condizionato all’alienazione di un altro:
- quanto tale condizione è stata posta in un atto perfezionatosi prima dell’1 Gennaio 2016
- quando l’alienazione dell’immobile già detenuto non si perfezioni nel termini di un anno dalla stipulazione dell’atto d’acquisto del nuovo immobile.
Occorre osservare che, in questo secondo caso, il contribuente non solo decadrà dal beneficio e sarà obbligato al pagamento delle maggiori imposte dovute, ma altresì si vedrà comminare una sanzione pari al 30% dell’importo e gli interessi.
Così ha deciso la Corte di cassazione.
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