Vai a fidarti del fisco…

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Vai a fidarti del fisco…è proprio il caso di dirlo!

Una recente sentenza della Sezione Tributaria della Cassazione ha analizzato il tema degli accertamenti svolti su annualità già oggetto di precedente accertamento, definitosi poi con adesione riguardante alcune di tali annualità.

In particolare, il Collegio ha rivolto la propria attenzione al caso dell’emissione di un nuovo avviso di accertamento e delle relative sanzioni in relazione alle annualità residue della pretesa originaria, precisando quanto segue.

La questione sottoposta alla Corte di Cassazione

I termini della questione, per la Corte, vanno ricondotti a due problematiche fondamentali:

  1. la natura e l’efficacia dell’accordo trasfuso nel processo verbale di contraddittorio, atto della procedura di accertamento con adesione regolata dal D.Lgs. n. 218 del 1997
  2. i presupposti e le condizioni di operatività del principio del legittimo affidamento.

La natura e l’efficacia dell’accordo

In relazione alla prima problematica, deve considerarsi che gli atti della procedura disciplinata dal D.Lgs. n. 218/1997 siano tutti espressione della medesima unitaria potestà impositiva.
La stessa è articolata su una più ampia discrezionalità dell’Amministrazione in relazione all’elemento, centrale, della presenza attiva e collaborativa del contribuente.

Nell’ambio della procedura, l’atto impositivo originario può essere modificato da un nuovo atto impositivo di contenuto più circoscritto.
L’iter procedimentale prevede che per la formazione di questo nuovo atto possa tenersi conto delle deduzioni e allegazioni del contribuente, recepite in apposito processo verbale in esito al contraddittorio.

Tale verbale (l’accordo) è in sè privo di ogni efficacia esterna, poichè è suscettibile di svolgere effetti solo alle seguenti condizioni:

  • se e in quanto trasfuso nell’atto di adesione, necessariamente sottoscritto dalle parti
  • se puntualmente adempiuto dal contribuente.

Pertanto, allorchè l’accertamento con adesione, pur sottoscritto, non sia seguito dal pagamento dell’intero importo o della prima rata, l’atto non si perfeziona.
In tal caso, l’Amministrazione può validamente ed utilmente riattivare l’originario avviso che non ha mai perso in via definitiva efficacia.
Se, invece, l’inadempimento del contribuente riguarda l’omesso (o tardivo) pagamento delle rate successive alla prima, le conseguenze si riverberano sul nuovo atto impositivo (iscrizione a ruolo degli importi residui; incremento delle sanzioni;…) e non più su quello originario.
Quest’ultimo è ormai cessato e non è più suscettibile di reviviscenza.

Il legittimo affidamento del contribuente

In relazione alla seconda problematica, il Collegio ha richiamato la regola, sancita dall’art. 10 comma I della L. n. 212/2000, secondo la qualei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede“.

In tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi della norma citata costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata:

a) da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente;

b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo;

c) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee ad indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono.

Insomma, vai a fidarti del fisco…

Quali sono le conseguenze della violazione del principio di buona?

S’interroga, infine, la Corte in merito alle conseguenze derivanti dalla violazione da parte dell’Amministrazione (o del contribuente) del principio dianzi richiamato.

Sulla base delle premesse in diritto, il Collegio osserva che l’accordo possa essere valido o possa non esserlo.

E, nel caso in cui sia valido, al contribuente nulla può essere richiesto al di fuori di quello che è stato già determinato con l’accordo.
Ciò proprio in considerazione della concreta incidenza del principio del legittimo affidamento nel sistema tributario.

Pertanto, l’avviso di accertamento emesso per l’originaria pretesa in epoca successiva al pagamento della prima rata è formalmente invalido perchè lesivo dell’interesse del contribuente per il maggior importo (ossia per la differenza tra quanto concordato e quanto richiesto).


Per approfondire i temi in esame, potere leggere il testo della sentenza →

Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

(tona alla pagina delle notizie)

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