Diritto d’autore ai tempi dell’intelligenza artificiale

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Diritto d’autore ai tempi dell’intelligenza artificiale.

Nelle scorse settimane si è discusso molto del fenomeno dell’AI – Intelligenza Artificiale grazie a ChatGPT,  un modello linguistico di grandi dimensioni messo a punto con tecniche di apprendimento automatico.

Ma i sistemi informatici intelligenti in grado di simulare la capacità e il comportamento del pensiero umano sono ormai molti e molto diffusi.
Ed alcuni di loro permettono di generare dal nulla immagini di tipo fotografico o artistico, in risposta alle richieste degli utenti.

Oltre alle questioni etiche che il ricorso a tali software comporta, la RAI ha recentemente sollevato la questione del diritto di autore in relazione alle immagini generate elettronicamente.

In particolare, nell’ambito di una causa civile ha posto due domande:

  1. può essere protetta l’opera creata da un sistema di IA?
  2. chi è il titolare del diritto d’autore dell’opera creata da un sistema di IA?

Dalla fotografia (digitale) al deep-fake

Prima di (cercare di) rispondere alle domande, ci permettiamo un breve excursus sul concetto di realtà.

Che cosa, in genere, consideriamo reale?
Una spiegazione semplice ed immediata potrebbe essere la seguente: tutto ciò che possiamo percepire con uno dei nostri sensi.

In primo luogo la vista e l’udito.
Chiunque è portato a “ritenere reale” ciò che vede e sente.

Al riguardo, la fotografia – dagli inizi in bianco e nero a quella digitale di ultima generazione – è il mezzo attraverso cui abbiamo “immortalato” le immagini della realtà, permettendo di coglierne dettagli che spesso sfuggivano all’occhio umano.

Un processo, quella della definizione e della percezione dei particolari, che la fotografia digitale ha portato ormai all’estremo.

Sono però passati relativamente pochi anni dalla diffusione della fotografia e dei video digitali all’avvento del deep fake.

Tale tecnologia usa l’AI per manipolare o sostituire audio e video esistenti con elementi artificiali, creando immagini o video falsi: ma realistici.

La tecnologia ha quindi messo in dubbio l’oggettività delle immagini; nonostante permanga la nostra inclinazione a credere a ciò che vediamo.

Terminato questo breve excursus sulla “realtà”, passiamo quindi ad analizzare quale sia, attualmente, l’orientamento in materia della giurisprudenza di legittimità.

La valutazione della Corte di cassazione

L’ordinanza della Corte di cassazione non affronta i temi, per ora inesplorati nella giurisprudenza, della cosiddetta arte digitale (detta anche digital art. o computer art) quale opera o pratica artistica che utilizza la tecnologia digitale come parte del processo creativo o di presentazione espositiva.

Ma una serie di passaggi delle motivazioni del provvedimento permettono di iniziare ad inquadrare la materia nell’ottica regolata dalle norme del diritto d’autore.

Per la Corte, la protezione del diritto d’autore postula il requisito dell’originalità e della creatività, consistente non già nell’ idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività.
L’opera deve riflettere la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative. 

La creatività non può essere esclusa soltanto perchè l’opera consista in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.

La creatività non è costituita dall’idea in sè, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività.
Così, la stessa idea può essere alla base di diverse opere, che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

Pertanto, per la Cassazione l’utilizzo di un software è astrattamente compatibile con l’elaborazione di un’opera dell’ ingegno.
Ciò che però rileva in materia è la valutazione del
“tasso di creatività”, che nel caso di opere realizzate mediante l’utilizzo di softwares e dell’Intelligenza Artificiale deve essere scrutinato con maggior rigore.

La risposta alle due domande

L’ordinanza della Corte di cassazione ammette che sia ancora “presto” per affermare, con giuridica certezza, se l’opera creata da un sistema di IA possa essere protetta dal diritto d’autore e, nel caso, chi ne sia il titolare.

Il Diritto d’autore ai tempi dell’intelligenza artificiale è quindi un tema destinato ad essere trattato nell’immediato futuro, in quanto l’Intelligenza Artificiale già oggi è sempre più sfruttata anche in campo artistico.


Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza QUI → e, per approfondimenti od assistenza su tali materie, contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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