Diritto all’oblio: la deindicizzazione extra UE.
Una recente ordinanza della Corte di cassazione ha offerto spunti innovati in materia ed esteso la tutela dei cittadini.
Vediamo, nel seguito, di sintetizzare le questioni oggetto del giudizio della Suprema Corte.
Il Diritto all’oblio
Il “diritto all’oblio” (art. 17 del Regolamento, meglio conosciuto come GDPR) si configura come il diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata.
Esso prevede l’obbligo per i titolari di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi “qualsiasi link, copia o riproduzione“.
Il “diritto all’oblio“, in concreto, si può esplicare – oltre che tramite cancellazione del contenuto – anche attraverso le richieste di “deindicizzazione” delle informazioni alle società proprietarie dei principali motori di ricerca.
Per “deindicizzazione” – a differenza dalla rimozione o della cancellazione di un contenuto – si intende il processo per il quale il contenuto viene reso non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all’archivio in cui quel contenuto si trova.
Il diritto di ogni persona all’oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all’identità personale, deve però essere bilanciato con il diritto della collettività all’informazione.
Pertanto, può affermarsi che il diritto all’oblio consista nel non rimanere esposti, senza limiti di tempo, ad una rappresentazione non più attuale della propria persona; con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza.
La vicenda
Un cittadino italiano ha lamentato che il proprio “diritto all’oblio” fosse di fatto pregiudicato dalla perdurante diffusione nel web di notizie non aggiornate circa una vicenda giudiziaria in cui era stato coinvolto, conclusasi con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
Questi, essendo titolare di interessi professionali al di fuori dell’Europa, ha chiesto di rendere effettiva la rimozione degli URL anche nelle versioni extra Europee del motore di ricerca di Google.
Google LLC, titolare e gestore del servizio Google Web Search, ha chiesto al Tribunale di Milano l’annullamento del provvedimento del Garante italiano per vizi procedurali e ha contestato l’efficacia dell’ordine di rimozione rispetto ai servers ubicati al di fuori del territorio della UE.
Il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto il ricorso di Google LLC, limitando territorialmente l’efficacia del provvedimento all’ordine di rimozione degli URL sulle sole versioni nazionali del motore di ricerca corrispondenti agli Stati membri dell’Unione Europea.
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, il Garante per la privacy ha presentato ricorso in cassazione.
L’ordinanza della Corte di Cassazione
La Cassazione, all’esito di un’ampia trattazione degli argomenti in questione, ha affermato in materia il seguente principio di diritto:
“In tema di trattamento dei dati personali, la tutela spettante all’interessato, strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all’identità personale e preordinata a garantirne la dignità personale dell’individuo, ai sensi dell’art. 3 Cost., comma 1 e dell’art. 2 Cost., che si esprime nel cosiddetto “diritto all’oblio”, consente, in conformità al diritto dell’Unione Europea, alle autorità italiane, ossia al Garante per la protezione dei dati personali e al giudice, di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraEuropee, del suddetto motore, previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d’informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell’ordinamento italiano“.
Per ulteriori approfondimenti, potete leggere il testo integrale dell’ordinanza QUI →