Il tema della “videosorveglianza” è divenuto sempre più attuale, grazie al progresso tecnologico ed alla diminuzione dei prezzi delle apparecchiature.
Le questioni connesse all’installazione ed all’utilizzo di tali apparecchiature non sono però di semplice soluzione; e spesso necessitano di conoscenze approfondite delle normative riguardanti i più differenti settori della vita priva o professionale.
Di seguito, abbiamo pertanto cercato di elencare le domande più comuni e le relative risposte.
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- Quali sono le regole da rispettare per installare i sistemi di videosorveglianza?
L’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento civile e penale applicabili in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori. L’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di “minimizzazione dei dati” riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” allo scopo di fornire indicazioni sull’applicazione del Regolamento in relazione al trattamento di dati personali attraverso dispositivi video, inclusa la videosorveglianza.
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- Occorre avere una autorizzazione da parte del Garante per installare le telecamere?
No. Non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare i sistemi di videosorveglianza. In base al “principio di responsabilizzazione” (art. 5 par. 2 del Regolamento), spetta al titolare del trattamento (un’azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio, etc.) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve inoltre valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento.
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- Le persone che transitano nelle aree videosorvegliate devono essere informate della presenza delle telecamere?
Sì, sempre. Gli interessati devono essere informati (ex art. 13 del Regolamento) che stanno per accedere ad una zona videosorvegliata, a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato.
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- In che modo si informano gli interessati?
L’informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato (anche un semplice cartello, come quello realizzato dall’EDPB e disponibile qui). Il cartello deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. L’informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e l’interessato possa capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo tale da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario. L’informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso).
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- Quali sono i tempi dell’eventuale conservazione delle immagini registrate?
Salvo che specifiche norme non indichino un termine preciso, spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Generalmente, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono la sicurezza e la protezione del patrimonio. Atteso il fatto che sia solitamente possibile individuare eventuali danni od ammanchi entro uno o due giorni dal fatto, tenuto conto del principio di “minimizzazione dei dati” e di limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.
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- È possibile prolungare i tempi di conservazione delle immagini?
In alcuni casi può essere necessario prolungare i tempi di conservazione delle immagini inizialmente fissati dal titolare o previsti dalla legge: ad esempio, nel caso in cui tale prolungamento si renda necessario a dare seguito ad una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso.
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- Quali sistemi di videosorveglianza necessitano di valutazione d’impatto preventiva?
La valutazione d’impatto preventiva (qui le Linee guida in italiano) è prevista se il trattamento preveda l’uso di nuove tecnologie e presenti, considerati la natura e l’oggetto ed il contesto e le finalità del trattamento, un rischio elevato per le persone fisiche (artt. 35 e 36 del Regolamento). Può essere il caso dei sistemi integrati – sia pubblici che privati – che collegano telecamere tra soggetti diversi nonché dei sistemi intelligenti, capaci di analizzare le immagini ed elaborarle, ad esempio al fine di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati è sempre richiesta, in particolare, in caso di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico e negli altri casi indicati dal Garante (l’elenco è pubblicato qui).
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- Il datore di lavoro pubblico o privato può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro?
Sì, è possibile. Ma esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della l. 300/1970). In particolare, quando le strumentazioni sono utilizzate dal datore di lavoro per controllare a distanza l’attività dei lavoratori, il datore dovrà munirsi dell’accordo sindacale o dell’autorizzazione amministrativa (ossia il competente Ispettorato del lavoro territoriale). Deve però considerarsi che l’accordo o l’autorizzazione siano necessari anche nel caso in cui l’impianto entri in funzione solo quando in azienda nessuno sia presente, al di fuori dell’orario di lavoro.
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- L’installazione di sistemi di videosorveglianza può essere effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, atti a monitorare la proprietà privata?
Sì. Nel caso di videosorveglianza privata, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, con esclusione di ogni forma di ripresa (anche senza registrazione di immagini) relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi. È vietato per i privati riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.
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- Quali sono le regole per installare un sistema di videosorveglianza condominiale?
L’istallazione deve avvenire previa autorizzazione dell’Assemblea condominiale (maggioranza dei millesimi dei presenti ex art. 1136 c.c.). Le telecamere devono essere segnalate con appositi cartelli e le registrazioni possono venire conservate per un periodo di tempo limitato (in ambito condominiale è congruo ipotizzare un termine di conservazione delle immagini non superiore ai 7 giorni).
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- Si possono utilizzare telecamere di sorveglianza casalinghe c.d. smart cam?
Sì, è possibile. L’uso di telecamere installate nella propria abitazione (per finalità esclusivamente personali di controllo e sicurezza) è escluso dall’ambito di applicazione del Regolamento. In caso di presenza di dipendenti (babysitter, colf, ecc.) è obbligatorio che il datore di lavoro li informi. E’ in ogni caso vietato il monitoraggio di ambienti come i bagni ed è obbligatorio proteggere adeguatamente i dati acquisiti con idonee misure di sicurezza (in particolare quando le telecamere sono connesse ad internet) ed evitando di diffondere i dati raccolti.
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- I sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni inerenti violazioni del codice della strada vanno segnalate da cartello/informativa?
Sì. I cartelli che segnalano tali sistemi sono obbligatori e l’utilizzo di tali sistemi è lecito se sono raccolti esclusivamente i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l’angolo visuale delle riprese. La ripresa del veicolo non deve comprendere (o deve mascherare), per quanto possibile, la parte del video o della fotografia riguardante soggetti non coinvolti nell’accertamento amministrativo.
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- Ci sono casi di videosorveglianza in cui non si applica la normativa in materia di protezione dati?
Sì. La normativa in materia di protezione dati non si applica al trattamento di dati che non consentono di identificare le persone, direttamente o indirettamente, come nel caso delle riprese ad alta quota (effettuate, ad esempio, mediante l’uso di droni). Non si applica, inoltre, nel caso di fotocamere false o spente perché non c’è nessun trattamento di dati personali (fermo restando che, nel contesto lavorativo, trovano comunque applicazione le garanzie previste dall’art. 4 della l. 300/1970) o nei casi di videocamere integrate in un’automobile per fornire assistenza al parcheggio (è invece differente l’uso delle cd. dash cam).