La I Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 975 depositata lo scorso 20 gennaio, ha stabilito che in tema di valutazione del reddito effettivo dei coniugi e dell’entità della contribuzione al mantenimento le indicazioni contenute nel curriculum possano costituire presunzione atta a superare le indicazioni presenti nella dichiarazione dei redditi.
In particolare, il Collegio ha ritenuto che il richiamo nel curriculum delle competenze ed abilitazioni professionali del coniuge possa costituire un elemento utile a far ritenere che l’entità del reddito indicata nelle sue dichiarazioni non sia veritiero e permetta, per contro, una ricostruzione più attendibile delle situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.
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