Segnaliamo una interessante evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile e relazioni a distanza.
Avevamo già avuto modo di trattare l’argomento del diritto all’assegno divorzile in caso di nuova stabile convivenza, in occasione della pronuncia delle Sezioni Unite Civili (sent. n. 32198/2021) in un nostro articolo (QUI →).
Più recentemente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare la questione sotto un nuovo profilo: quello della “relazione a distanza“, in contrapposizione alla “stabile convivenza“.
Per poter facilmente comprendere la questione, occorre innanzitutto richiamare le norme e la giurisprudenza che caratterizzano la materia in trattazione.
L’assegno divorzile
L’assegno divorzile, previsto dall’art. 5 della Legge n. 898/1970, costituisce l’obbligo di uno dei due coniugi, a seguito della pronuncia del divorzio, di corrispondere periodicamente un contributo economico all’altro.
Tale obbligo si configura quando il c.d. “coniuge economicamente debole” non disponga di mezzi adeguati; o, per ragioni oggettive, non se li possa procurare.
In tali casi, con la sentenza di divorzio, il Tribunale dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno, il cui ammontare deve tener conto:
- delle condizioni dei coniugi
- delle ragioni della decisione
- del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune
- del reddito di entrambi
- della durata del matrimonio.
La nuova convivenza
Il diritto all’assegno non si configura come immutabile nel tempo. Può invero subire modifiche conseguenti a fatti sopravvenuti.
Una delle circostanza che tipicamente possono incidere, totalmente o parzialmente, sul diritto di percepimento dell’assegno divorzile è la c.d. formazione di una nuova famiglia di fatto.
La giurisprudenza ha, nel tempo, indicato le caratteristiche che debba avere la nuova convivenza per poter incidere sugli obblighi imposti ad uno degli ex coniugi:
- essere stabile e continuativa
- improntarsi su comune progetto di vita
- essere connotata dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio
- prevedere l’assistenza morale e materiale tra i due partners.
Qualora la nuova convivenza abbia tali caratteristiche, l’assegno divorzile percepito dal coniuge che ha formato una nuova famiglia può essere modificato o revocato.
La relazione “a distanza“
I nuovi costumi sociali hanno, nel tempo, proposto varie forme di relazioni sentimentali prive del requisito della convivenza “stabile e continuativa“, che la giurisprudenza ha indicato quale requisito essenziale perchè possa formarsi una nuova famiglia di fatto.
Al riguardo, la giurisprudenza più recente ha però iniziato ad affermare che la nuova famiglia di fatto possa anche non essere caratterizzata dal requisito della coabitazione.
Possono quindi venir considerate quali “nuove famiglie di fatto” anche quelle caratterizzate dalle c.d. “relazioni a distanza“.
Queste sono caratterizzate dal fatto che i partners risiedano in abitazioni, in città, in Regioni o persino in Paesi diversi; e debbano, quindi, periodicamente spostarsi per poter vivere la relazione “in presenza”.
Mancando, quasi totalmente, il requisito della convivenza, si tratta quindi di comprendere se ed in che modo queste relazioni a distanza possano assumere, in concreto, i requisiti che la giurisprudenza ha indicato debbano sussistere perchè possa configurarsi una nuova convivenza more uxorio.
L’evoluzione interpretativa della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha recentemente avuto modo di considerare anche queste situazioni “limite“, individuando i parametri di giudizio che devono essere applicati in tali casi.
Per la Corte, non basta infatti rilevare che i partners vivano in due distinte abitazioni ovvero in città diverse per escludere che la loro relazione sia caratterizzata da un progetto di vita comune e che la relazione non sia nè stabile nè more uxorio.
Ciò in quanto, oggi, le relazioni more uxorio possono declinarsi in forme assai distanti rispetto al modello di una società statica. E quindi comprendere anche rapporti sentimentali “a distanza“.
Al riguardo, resta per il Giudice l’onere di accertare se la distanza comprenda un diverso modo di vivere la relazione piena e stabile, fatta di solidarietà tra i partner, come se si trattasse di coniugi che seguono un progetto comune di vita e di sussidio reciproco.
Pertanto, qualora sia accertata la sussistenza di tali requisiti, la nuova relazione potrà incidere sul diritto di percepimento dell’assegno divorzile.
Se desiderate approfondire il tema, potete leggere il testo integrale della ordinanza della Corte di Cassazione QUI →
Per la relativa consulenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo o per la proposizione del ricorso avverso il verbale di contestazione, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico o l’avv. Riccardo Spreafico.