Utilizzabili in sede giudiziaria i files audio registrati tra presenti

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Per la Corte di Cassazione sono utilizzabili in sede giudiziaria i files audio registrati tra presenti per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto.

Il tema delle “registrazioni tra presenti” è sempre stato molto dibattuto.
Ciò in quanto oggetto di diverse disposizioni normative; non sempre di facile interpretazione ed applicazione, allorquando gli “interessi” da considerare siano molteplici e variamente tutelati.

Abbiamo quindi approfondito in questo articolo quanto affermato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione sul tema.

La vicenda oggetto di giudizio

Alcuni dirigenti di una Società hanno proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), per ottenere la cancellazione e/o la distruzione di un file audio contenente la registrazione di una conversazione intrattenuta con loro da un dipendente, nel contesto di una riunione e svoltasi diversi anni prima.

Deve osservarsi che il file audio in questione fosse stato prodotto da altri dipendenti della Società nell’ambito di procedimenti di lavoro radicatisi contro la stessa Società.

Il Garante ha respinto la richiesta dei dirigenti, affermando che le “operazioni di trattamento” erano state svolte per esclusive finalità di contestazione di addebiti nell’ambito dei vari rapporti di lavoro oggetto dei ricorsi giudiziali intentati contro la Società.

I dirigenti hanno quindi proposto opposizione al Tribunale, che l’ha accolta.

Il Tribunale ha dichiarato:

  • l’illegittimità del provvedimento dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali
  • l’illiceità dei trattamenti” posti in essere dai dipendenti ricorrenti contro la Società.

Per l’effetto, il Tribunale ha ordinato “la cancellazione e/o distruzione del file audio” in questione.

Contro la predetta sentenza, uno dei dipendenti ha proposto ricorso per cassazione.

Anche il Garante ha proposto controricorso in adesione, ritenendo erronea la sentenza del Tribunale e chiedendo la cassazione della sentenza impugnata.

L’ordinanza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del dipendente.

Per la Cassazione, difendersi in giudizio, qualora la controversia attenga a diritti della persona strettamente connessi alla dignità umana, è un diritto fondamentale.

Tra i diritti fondamentali rientrano quelli dei lavoratori, secondo quanto dispone l’art. 36 Cost.

Nel bilanciamento degli interessi in gioco, il diritto a difendersi in giudizio può essere ritenuto prevalente sui diritti dell’interessato al trattamento dei dati personali.

In particolare l’art. 17 comma 3 lettera e) del Regolamento dispone che i paragrafi 1 e 2 (diritto alla cancellazione) non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’accertamento l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

L’art. 21 (diritto di opposizione) consente al titolare del trattamento di dimostrare “l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria“.

La Corte ha ritenuto che anche nella vigenza del GDPR vadano confermati i principi in ordine alla legittimità del trattamento di dati personali senza il consenso dell’interessato.

Ciò purché effettuato nel rispetto del criterio della “minimizzazione” ove sia indispensabile per la tutela di interessi vitali della persona che li divulga o della sua famiglia.

Per i citati motivi, per la Cassazione devono ritenersi utilizzabili in sede giudiziaria i files audio registrati tra presenti.

Sull’ammissibilità del ricorso del Garante

La Corte ha trattato, in via incidentale, anche il tema dell’ammissibilità del ricorso adesivo proposto dal Garante.

La soluzione è stata rimessa alle Sezioni Unite civili che, con sentenza n. 8486 del 28 Marzo 2024, hanno statuito che:

  • il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione
  • l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva.

Potete approfondire l’argomento, leggendo il testo dell’ordinanza della Corte di Cassazione QUI →

Per la relativa consulenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo o per l’assistenza in giudizio, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

(tona alla pagina delle notizie)


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