Usucapione di una servitù di passaggio

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La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha offerto alcune nuove indicazioni in merito alla usucapione di una servitù di passaggio.

Abbiamo quindi ritenuto opportuno approfondire l’argomento delle servitù e della loro possibile usucapione in questo nostro articolo, analizzando nello specifico le novità giurisprudenziali.

Come di consueto, è opportuno innanzitutto inquadrare l’ambito normativo di riferimento.

Le servitù prediali

I Codice Civile, all’art. 1027, definisce la servitù prediale come il peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo, appartenente a diverso proprietario.

L’utilità può consistere nella maggiore comodità od amenità del fondo dominante; ovvero nella sua destinazione industriale.

Le servitù prediali si distinguono in base alla loro costituzione:

  • coattive
  • volontarie
  • acquistate per usucapione
  • acquistate per destinazione del padre di famiglia

Le modalità di costituzione delle servitù coattive sono le seguenti:

  • contratto
  • sentenza
  • atto dell’autorità amministrativa.

Le modalità di costituzione delle servitù volontarie sono le seguenti:

  • contratto
  • testamento.
Le servitù non apparenti

L’art. 1061 del Codice Civile definisce come “non apparenti” le servitù per le quali non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.

Per questa tipologia di servitù, il Codice Civile esclude l’acquisto per usucapione.

La servitù di passaggio

La servitù di passaggio è il diritto reale di godimento che consente al titolare del fondo dominante di passare sull’altrui fondo servente.

La servitù di passaggio si distingue in:

  • pedonale, quando il passaggio è permesso esclusivamente a piedi
  • di passo carrabile, quando il passaggio è permesso ai mezzi.

Il fondo servente può essere chiuso con un cancello od una recinzione; ma deve essere in ogni caso consentito il passaggio al proprietario del fondo dominante, senza rendergli più gravoso l’esercizio del suo diritto.

L’acquisto della servitù per usucapione

La costituzione di servitù per usucapione e per destinazione del padre di famiglia può avvenire solo per le servitù apparenti: ossia quelle servitù caratterizzate da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.

Con il termine “opera” non si intende però solo una costruzione; ma qualsiasi situazione di fatto, creata dall’uomo o dalla natura.
Ne è un esempio il sentiero formatosi per il naturale calpestio del passaggio di persone.

I presupposti perchè possa acquisirsi per usucapione una servitù di passaggio sono:

  • il possesso, continuato e non violento e non clandestino
  • l’animus di esercitare la servitù di passaggio.
Le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione

Chiarito il quadro normativo di riferimento, occorre approfondire i contenuti della sentenza della Corte di Cassazione per comprendere le novità espresse in materia di usucapione di una servitù di passaggio.

Per la Corte, ai fini dell’usucapione di una servitù di passaggio, in base all’art. 1061 c.c., è richiesta la presenza di opere visibili e permanenti.

Tali opere non solo devono rendere evidente l’esistenza del passaggio; ma mostrare ai terzi, per il tempo necessario a fare maturare l’usucapione, che l’onere del passaggio grava sul preteso fondo servente proprio a vantaggio del preteso fondo dominante.

Peretanto, il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio.

Tali opere devono rivelare in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere di passaggio a favore del preteso fondo dominante.

Per tali motivi, non basta avere prova dell’esistenza di una strada, o di un percorso idoneo a consentire il passaggio. Ma è essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente.

Occorre quindi un quid pluris che dimostri la specifica destinazione delle opere all’esercizio della servitù.


Potete approfondire l’argomento, leggendo il testo della sentenza della Corte di Cassazione QUI →

Per la relativa consulenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo o per l’assistenza in giudizio, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico o l’avv. Riccardo Spreafico.

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