La I Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 379/2021 depositata lo scorso 13 gennaio, è tornata sull’argomento delle spese straordinarie di mantenimento dei figli ed ha fornito alcuni spunti di riflessione, utili per individuare e circoscrivere l’ambito di cui trattasi.
In primo luogo, la Corte ha precisato che le spese pur qualificate come straordinarie (es. spese mediche, spese scolastiche, etc.) che finiscano invece per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nei loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non siano ricomprese nell’assegno forfettizzato e periodico di mantenimento possono tuttavia essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto.
In tali ipotesi, pertanto, non insorge la necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione.
Per la Corte, per “straordinarie” devono invece intendersi quelle (diverse) spese che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulino dall’ordinario regime di vita dei figli. Pertanto, per accertare la ricorrenza del requisito della “straordinarietà” di queste spese è giustificato e necessario procedere ad un accertamento giudiziale specifico, dietro esercizio di apposita azione.
Il Supremo Collegio ha quindi formulato il seguente principio di diritto:
“In materia di rimborso delle spese cd. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice – o, anche, consensualmente determinato dai genitori – e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio“.
Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.