Sicurezza alimentare: la responsabilità penale dell’addetto alla vendita

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In tema di sicurezza alimentare, la Corte di Cassazione ha chiarito quando possa ricorrere la responsabilità penale dell’addetto alla vendita.

La pronuncia, pur riprendendo un precedente piuttosto datato, attualizza i criteri da utilizzare in materia.

Le responsabilità del preposto in tema di sicurezza alimentare

In merito alla violazione dell’art. 5 della L. 283/1962, la Corte ha affermato che il soggetto responsabile possa essere individuato anche nel dipendente preposto alla vendita di prodotti alimentari.
La responsabilità di quest’ultimo discende dall’onere dal fatto che sia tenuto a controllare la qualità del prodotto prima di porlo in vendita.
In particolare, l’addetto deve osservare le cautele igieniche e le tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione.

Pertanto, qualora omettendo i propri compiti metta in vendita una sostanza alimentare in evidente cattivo stato di conservazione, risponde della contravvenzione in esame.
In tema di sicurezza alimentare, la responsabilità penale dell’addetto alla vendita va quindi individuata nel negligente mancato controllo dei requisiti di commestibilità del prodotto.

L’addetto alla vendita, dunque, nell’ambito delle sue attribuzioni deve ritenersi gravato da un onere di verifica delle condizioni del prodotto prima di porlo in vendita.

Detto onere è però limitato alle sole situazioni nelle quali il cattivo stato di conservazione sia di immediata percezione.
E’ il caso dei prodotti evidentemente insudiciati od in condizioni igieniche precarie.

Resta invece esclusa la responsabilità del preposto in tutti i casi nei quali le condizioni di conservazione non conformi a legge siano verificabili soltanto mediante specifici accertamenti o da parte di soggetti dotati di particolari competenze.


Qui il testo della sentenza →

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