Scostamento dal benchmark nella gestione patrimoniale e mala gestio: la Cassazione ha chiarito i rapporti esistenti in materia e quando il gestore possa ritenersi responsabile delle perdite.
La gestione patrimoniale
Innanzi tutto, la Corte ha offerto la definizione del contratto di “gestione individuale di portafoglio”.
Il rapporto contrattuale è quello espressamente previsto dall’art. 1 comma V del T.U.F.
In particolare, tra i “servizi e attività di investimento” che hanno per oggetto gli strumenti finanziari, il comma 5 quinquies prevede che per “gestione di portafogli” s’intenda la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari, nell’ambito di un mandato conferito da un cliente.
La Cassazione, in merito, ha osservato che la gestione del portafoglio del cliente consista in un’attività che, per natura, associa le seguenti caratteristiche:
- la gestione personalizzata di strumenti finanziari
- la durata nel tempo del rapporto.
I criteri di valutazione della gestione patrimoniale
E’ proprio il requisito del “tempo” che incide nell’esame delle questioni inerenti la gestione patrimoniale.
Le norme di legge prescrivono infatti che, in ragione della natura del rapporto, il gestore debba tenere un comportamento diligente per tutta la durata del rapporto.
Tanto che la sua attività non possa essere valutato globalmente – ossia compensando le perdite provocate con i guadagni ottenuti – bensi vada valutata nei dettagli delle scelte operate durante il rapporto.
Ma quali sono i criteri che permettono, in costanza di rapporto, di valutare l’operato del gestore?
A tal fine, per permettere all’investitore di comprendere gli investimenti ed i rischi connessi, l’intermediario deve indicare nel contratto un parametro oggettivo di riferimento al quale commisurare i risultati della gestione.
Tale parametro deve essere costruito facendo riferimento agli indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e deve essere di comune utilizzo.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nei contratti aventi ad oggetto la gestione di portafogli di valori mobiliari,questo parametro vada individuato nel benchmark, cioè nella linea d’investimento prescelta dal cliente.
Il benchmark quindi importa la costituzione di obblighi di condotta da parte del gestore.
E rappresenta il parametro di riferimento coerente con i rischi della gestione: parametro al quale devono essere commisurati i risultati dell’operato del gestore.
La valutazione della mala gestio
In ragione delle argomentazioni che precedono, la Corte ha affermato che debba esserci un sostanziale scostamento dal benchmark nella gestione patrimoniale perchè possa esservi mala gestio.
I Giudici devono invero valutare se nell’arco di tempo della gestione, l’intermediario sia stato, o meno, adempiente agli obblighi che gli incombevano.
Ossia se la condotta del gestore sia stata conforme alla linea di investimento prescelta dall’investitore.
In tal senso, il benchmark prescelto – pur non imponendo al gestore di acquistare titoli nelle proporzioni indicate – costituisce un modo per valutare la razionalità e l’adeguatezza dell’attività dell’intermediario.
Per cui, ove la gestione sia risultata in contrasto con il predetto parametro e, quindi, con i rischi contrattualmente assunti dall’investitore, l’intermediario risponderà delle perdite.
Nel caso contrario, quando non vi sia stata alterazione della composizione del portafoglio, non è configurabile una mala gestio dal parte del gestore per i risultati negativi della gestione.
La Cassazione ha precisato che non sia però sufficiente il mero scostamento dal benchmark prescelto.
Deve, invece, valutarsi le ragioni di detto scostamento al fine di individuare eventuali, concreti profili di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia del gestore medesimo.
Uno dei dati significativi, ovviamente, può essere individuato nell’entità dello scostamento stesso.
L’adeguatezza delle istruzioni ricevute
La Corte, infine, ha osservato che il gestore abbia una responsabilità “aggravata” nella gestione del portafoglio di un investitore “non professionale”.
E’ responsabile l’intermediario che abbia dato corso ad un ordine – ancorchè vincolante – di un cliente non professionale, concernente un investimento particolarmente rischioso.
Per la Cassazione, la professionalità dell’intermediario, gli impone sempre di valutare l’adeguatezza di quell’operazione rispetto ai parametri di gestione concordati.
E, nel caso in cui non ravvisi tale adeguatezza, per sottrarsi alla conseguente responsabilità dovrà recedere dall’incarico, invocando la giusta causa.
Potete approfondire l’argomento leggendo il testo integrale dell’ordinanza QUI →
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