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Relazioni extraconiugali e rispetto della privacy.
Sembrerebbero due temi in apparente e diametrale contrasto.
Ma è proprio la riservatezza o, meglio, il diritto alla riservatezza che, nella maggior parte dei casi, permette alla relazione extraconiugale di nascere e di perdurare.
Una recente ordinanza della Corte di cassazione ha analizzato il tema da una prospettiva singolare.
Vediamo quale.
Il fatto
La vicenda oggetto del giudizio trae la sua origine dalla realizzazione, per le vie di Napoli, dal video musicale della canzone “Oj Nenna Nè” del noto cantante neomelodico Gigi D’Alessio.
Nella versione originaria di quel video compariva, a tratti, una giovane donna.
Le riprese la mostravano in compagnia, mano nella mano, di un uomo che non era suo marito e con il quale, all’epoca, aveva in essere una relazione sentimentale clandestina.
Il video era stato poi diffuso – senza ovviamente che alla signora fosse chiesto il consenso alla divulgazione della sua immagine – su un DVD allegato al noto periodico TV Sorrisi e Canzoni, distribuito sia a livello nazionale che nell’area in cui era stato girato il filmato ed in cui risiedeva la signora con il marito.
La “tresca” era così divenuta di pubblico dominio.
E la signora, tra le altre vicissitudini, si era quindi rivolta all’Autorità Giudiziaria per ottenere il risarcimento dei propri danni.
Questi sarebbero derivati dalla lesione del proprio diritto alla riservatezza, alla reputazione ed all’immagine.
Il giudizio della Corte di cassazione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la richiesta formulata dalla signora.
Per il Collegio, infatti, occorre considerare la notorietà della rivista e del cantante nonchè il contesto sociale del luogo di residenza della signora.
Un contesto particolare, ove la semplice notizia della relazione extraconiugale di una donna, ed ancor più dell’esistenza di tracce materiali visibili di tale relazione, suscita ampia curiosità.
In tali circostanze, la pubblicazione dell’immagine ha inciso sui diritti inviolabili della signora.
Si tratta di diritti protetti dall’art. 2 Cost. e la loro violazione comporta il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2059 c.c., i c.d. danni non patrimoniali.
La quantificazione dei danni
La questione forse più complessa, in materia, è proprio la quantificazione dei danni patiti dalla signora per la diffusione illegittima della sua immagine.
La Corte di cassazione, al riguardo, ha affermato che con la pubblicazione non autorizzata l’autore dell’illecito si è appropriato indebitamente di vantaggi economici che sarebbero spettati alla vittima. Pertanto, il danno patrimoniale deve essere risarcito mediante il “ritrasferimento” di quei vantaggi dall’autore dell’illecito al titolare del diritto.
Nel caso di specie, non essendo la signora persona “nota” e non emergendo specifiche voci di danno, può farsi riferimento, in via equitativa, alla somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per dare il suo consenso alla pubblicazione (c.d. prezzo del consenso alla pubblicazione).
Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza QUI →
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