Spesso ci si domanda se, ed in quali casi, l’Autorità Giudiziaria possa sindacare l’operato degli amministratori delle Società.
Il tema è quello, ampio e discusso, della responsabilità (contrattuale) dell’amministratore nei confronti della società ex art. 2392 c.c.
Innanzi tutto, ha ricordato la Corte che “l’obbligo di diligenza professionale (posto dall’art. 2392 c.c.) impone all’amministratore di gestire il patrimonio sociale ed indirizzare l’attività economica nel modo più idoneo agli interessi della società, al fine della massimizzazione dell’utile aziendale”. L’azione dell’amministratore non può quindi essere vincolata nemmeno dalle direttive impartitegli dalla proprietà, in ragione del fatto che “una volta nominato, i doveri dell’amministratore sono quelli indicati dalla legge e dallo statuto, non altri. Non esiste, invero, un vincolo di mandato tra soci, o maggioranza di essi, ed amministratore”.
Resta esclusivamente salva la possibilità di revoca dell’amministraotre per giusta causa e, nei congrui casi, per il venir meno della fiducia in esso riposta.
Quindi, è corretto affermare che l’operato dell’amministratore sia sempre esente da responsabilità nei confronti della società? E che l’Autorità Giudiziaria non possa mai sindacarne l’operato?
No; non è così.
La Prima Sezione civile della Suprema Corte ha infatti chiarito che c’è un unico caso in cui il Giudice possa valutare il merito delle scelte imprenditoriali dell’amministratore: ossia quando, con giudizio ex ante, le scelte risultino manifestamente avventate ed imprudenti.
Questi sono i due criteri in presenza dei quali l’amministratore della società risponde, a titolo di colpa, dei danni causati dal proprio operato.
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