Dopo le questioni sull’omologazione dei dispositivi di rilevazione elettronica della velocità (ne abbiamo parlato QUI →), la Cassazione afferma che debba essere verificata anche l’omologazione dell’etilometro.
In questo articolo abbiamo approfondito l’argomento, individuando le fonti normative, regolamentare e spiegando ciò che la giurisprudenza ha indicato debba rilevare per accertarsi l’uso lecito dell’etilometro.
L’art. 379 – Guida sotto l’influenza dell’alcool
Per comprendere le questioni sollevate avanti la Corte di Cassazione, oggetto del presente articolo, occorre analizzare quanto prescriva l’art. 379 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
In particolare, rilevano i seguenti commi:
1. L’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.
5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità (…).
6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all’omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.
7. Prima della loro immissione nell’uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva).
8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l’etilometro è ritirato dall’uso.
L’etilometro
Il Regolamento del Codice della Strada prescrive quindi che ogni etilometro debba possedere le seguenti caratteristiche:
- rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministero
- essere omologato dalla Direzione generale della Motorizzazione civile
- essere sottoposto a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva)
- essere sottoposto a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero.
In mancanza degli elencati requisiti, i test effettuati con l’etilometro posso essere constati.
La cinetica dell’alcolemia nel sangue
Altro tema che deve essere trattato per comprendere gli aspetti sui quali s’è soffermata la Corte di Cassazione, è quello della cinetica del tasso di alcolemia nel sangue.
E’ di interesse infatti sapere in quanto tempo l’alcol assunto viene metabolizzato dal nostro corpo e, conseguentemente, come aumenti o diminuisca il tasso alcolica in un dato lasso temporale.
Benchè ognuno reagisca a suo modo agli effetti dell’alcol e anche la metabolizzazione, ovvero la costante cinetica, sia diversa da soggetto a soggetto (soprattutto, tra uomo e donna nonchè tra persone di peso differenti), la scienza ha individuato delle “costanti”.
Una volta ingerito, l’alcol è assorbito in parte dalle pareti dello stomaco (per il 20% circa) ed in parte dall’intestino. La sua metabolizzazione è effettuata dal fegato, ad un ritmo pressoché costante: pari a circa 0,10/0,15 mg per ora.
Per il calcolo del tasso alcolemico sono state elaborate formule diverse; ma generalmente si adottano il Metodo D od il criterio approssimato di Widmark , che consentono di calcolarlo facilmente e piuttosto precisamente.
Potete approfondire l’argomento consultando questa pagina →
Il ricorso dell’automobilista
A seguito dell’accertamento mediante etilometro di un tasso alcolico pari alla prima prova di 2,07 g/l e alla seconda prova di 1,97 g/l, ad un automobilista era stata contestata la violazione dell’art. 186 CdS.
L’automobilista, dopo essere stato condannato nei primi due gradi di giudizio, ha fatto ricorso in Cassazione.
In particolare, ha eccepito la violazione dell’art. 379 del D.P.R. n. 495/1992 per essere stata affermata la sua responsabilità penale sulla base dei risultati del test alcolemico, effettuato con un apparecchio che non era stato sottoposto a periodiche revisioni.
L’automobilista ha allegato che tra la prima e la seconda prova erano trascorsi 12 minuti e erano stati registrati un primo valore di 2,7 g/l e un secondo valore di 1,97 g/l.
Ed ha affermato che la diminuzione di 0,10 g/l tra le due prove, ossia in soli 12 minuti, sarebbe discordante con quanto afferma la scienza, che prevede un valore di cinetica decrescente dell’alcol nel sangue di massimo 0,15 g/l nell’arco di un’ora.
Le precisazioni offerte dalla Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso sull’omologazione dell’etilometro.
Ed ha fornito una serie di interessanti precisazioni.
L’omologazione dell’etilometro e le verifiche periodiche dell’apparecchio sono espressamente previste dall’art. 379 commi 6 – 7 – 8 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, ossia il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
Perchè le rilevazioni dell’etilometro possano essere contestate, non è però sufficiente che manchi la prova delle verifiche periodiche, che deve essere fornita dall’accusa.
Per la Corte, l’accusa non deve immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all’esecuzione di operazioni di omologazione e verifica periodica.
E’ il soggetto accusato che deve infatti dar prova del fatto che la contestazione si basi su elementi che possano dimostrare il non corretto funzionamento dell’apparecchio.
La verifica processuale dell’omologazione dell’etilometro e del rispetto delle prescrizioni dell’art. 379 commi 6 – 7 – 8 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 deve essere sollecitata dall’imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell’accertamento eseguito.
Tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento.
Ma deve concretizzarsi nell’allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l’omologazione o la revisione possano essere avvenute.
Potete approfondire l’argomento, leggendo il testo della sentenza della Corte di Cassazione QUI →
Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.
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