Linee Guida sui cookies del Garante

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Sono state pubblicate le nuove Linee Guida sui cookies del Garante.

Le finalità

Le Linee guida hanno una funzione ricognitiva del diritto applicabile alle operazioni di lettura e di scrittura all’interno del terminale di un utente. E riguardano l’utilizzo di cookie e degli altri strumenti di tracciamento.
Inoltre hanno l’obiettivo di specificare le corrette modalità per la fornitura dell’informativa e per l’acquisizione del consenso on-line degli interessati.

Le norme hanno inteso ampliare e rafforzare il potere dispositivo e di controllo della persona riguardo al trattamento delle sue informazioni personali, in particolar modo integrando la definizione di consenso.

Cosa sono i cookies?

Le persone fisiche possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati.
In genere, sono utilizzati per questo genere di associazioni

  • gli indirizzi IP
  • i marcatori temporanei (cookies)
  • gli identificativi di altro tipo (tag di identificazione a radiofrequenza).

Tali identificativi possono lasciare tracce che, se combinate con identificativi univoci e altre informazioni, possono essere utilizzate per creare profili delle persone fisiche e identificarle.

I cookies sono di regola stringhe di testo che i siti web (cd. Publisher, o “prime parti”) visitati dall’utente ovvero siti o web server diversi (cd. “terze parti”) posizionano ed archiviano all’interno del dispositivo dell’utente.

I cookie e gli altri strumenti di tracciamento possono avere caratteristiche diverse sotto il profilo temporale.
Dunque, possono essere considerati in base alla loro durata (di sessione o permanenti), ovvero dal punto di vista soggettivo (propri del sito o per conto di “terze parti”).

La classificazione dei cookies

La classificazione che risponde alla ratio della disciplina di legge e dunque anche alle esigenze di tutela della persona, è quella che si basa su due macro categorie di cookies:

  • tecnici, utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1 del Codice);
  • di profilazione, utilizzati per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte (pattern) al fine del raggruppamento dei diversi profili all’interno di cluster omogenei di diversa ampiezza.

L’utilizzo dei cookies

Per l’utilizzo di cookie e degli altri identificatori tecnici, il titolare del trattamento sarà assoggettato al solo obbligo di fornire specifica informativa, anche eventualmente inserita all’interno di quella di carattere generale.
Il loro utilizzo rientra infatti in una ipotesi codificata di esenzione dall’obbligo di acquisizione del consenso dell’interessato.
I cookie e gli altri strumenti di tracciamento per finalità di profilazione potranno, invece, essere utilizzati esclusivamente previa acquisizione del consenso, comunque informato, del contraente o dell’utente.


Potete leggere il testo integrale del provvedimento del Garante QUI →

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