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La disciplina fiscale dei Trust secondo l’Agenzia delle Entrate.
Lo scorso 20 Ottobre 2022 l’AE ha pubblicato la circolare n. 34/E, con la quale ha fornito chiarimenti e indicazioni sulle novità normative e giurisprudenziali che hanno interessato la disciplina del trust.
La circolare fornisce indicazioni sui seguenti argomenti:
- recepimento della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di imposizione indiretta;
- modifiche normative introdotte dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (di seguito, “decreto”) in tema di imposizione diretta e chiarimenti ai fini delle imposte sui redditi delle attribuzioni da parte di trust opachi stabiliti in Paesi con regimi fiscali privilegiati;
- disciplina degli obblighi di monitoraggio fiscale, alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. 90/2017, in recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio;
- applicazione dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (Ivie) e dell’imposta sul valore delle attività̀ finanziarie detenute all’estero (Ivafe) dovuta da trust residenti in Italia;
- trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, cosiddetta “Legge Dopo di Noi”.
Nel seguito analizziamo gli aspetti più rilevanti.
Gli aspetti civilistici dei trust
L’istituto del trust ha trovato ingresso nell’ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell’Aja dell’1 Luglio 1985 ad opera della Legge n. 364/1989 (in vigore dall’1 Gennaio 1992).
Il Trust si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito “disponente” (o settlor) – con negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi – trasferisce ad un altro soggetto, definito “trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.
L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.
Le caratteristiche principali dei trust
Le caratteristiche essenziali dei trust possono così elencarsi:
- i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
- i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee;
- il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge».
Nella pratica, fermo restando l’elemento essenziale della “segregazione”, si riscontrano diversi utilizzi dell’istituto che si differenziano per le finalità perseguite.
Ne elenchiamo le principali:
- “trust di scopo”, istituito per il perseguimento di un specifico e determinato fine individuato dal disponente (affare, attività, ecc.);
- “trust familiare”, istituito con finalità di assistenza o in vista della successione;
- “trust Dopo di Noi”, istituito a favore dei soggetti con disabilità gravi nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (“Legge Dopo di Noi”);
- “trust di garanzia”, istituito per tutelare l’interesse di uno o più creditori del disponente;
- “trust liquidatorio”, istituito per realizzare la liquidazione dell’attivo dei beni del disponente.
Vi sono poi casi nei quali il disponente riveste anche la carica di trustee: in tali ipotesi il trust si definisce “autodichiarato”.
L’apporto dei beni nei trust
L’apporto di beni in un trust ai fini delle imposte sui redditi sconta un trattamento differenziato che varia in funzione della natura del disponente, imprenditore o non imprenditore e della tipologia di bene trasferito.
Nel caso di disponente imprenditore, l’apporto di beni relativi all’impresa (beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali) configura un trasferimento per finalità estranee all’impresa.
Il trasferimento di beni merce comporta il conseguimento di un ricavo d’esercizio. Il trasferimento di beni diversi da quelli che generano ricavi (beni strumentali, beni patrimoniali dell’impresa), invece, genera plusvalenze o minusvalenze.
Nel caso di apporto al trust di beni diversi da quelli relativi all’impresa, in assenza di corrispettivo, non si genera materia imponibile.
I trust e le imposte sui redditi
In Italia è stata riconosciuta ai trust autonoma soggettività tributaria.
In particolare, ai fini della determinazione del reddito dei trust rilevano:
- per i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, in quanto “enti commerciali”, tutti i redditi ovunque prodotti;
- per i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, in quanto “enti non commerciali”, tutti redditi ovunque prodotti;
- per i trust non residenti, i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, in quanto “enti non residenti”, salvo le seguenti ipotesi:
- beneficiario “individuato” residente (Trust trasparente residente e non residente)
- beneficiario residente di trust opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata (Trust opaco estero).
Ai fini della individuazione del regime fiscale applicabile al reddito, si distinguono due tipologie di trust:
- “trust trasparente”, ovvero trust con beneficiario di reddito “individuato”, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario, mediante “imputazione” per trasparenza e applicando le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario;
- “trust opaco”, ovvero trust senza beneficiario di reddito “individuato”, il cui reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo IRES.
Ai fini della determinazione del reddito prodotto dal trust (sia opaco che trasparente) si applicano le regole fiscali previste in base alla natura, “commerciale” o “non commerciale” dell’attività svolta dal trust.
L’interposizione dei trust
Nell’ipotesi in cui i trust sono interposti formalmente nella titolarità di beni o attività (cosiddetta “interposizione fittizia”), il reddito di cui “appare titolare” i trust sono assoggettati ad imposizione per “imputazione” direttamente in capo all’interponente residente in Italia (sia esso il disponente o il beneficiario), considerando i trust quali soggetti interposti.
L’interposizione dei trust, ai fini della tassazione dei redditi dagli stessi prodotti, fa venir meno l’applicazione delle regole fiscali riferite a trust sia opachi che trasparenti.
Disciplina delle imposte dirette
L’apporto di beni nei trust (o la costituzione del vincolo di destinazione che ne è l’effetto) va assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale.
Inoltre, è stato affermato che:
- l’atto istitutivo, con cui il disponente esprime la volontà di istituire il trust, laddove non contempli anche la segregazione di beni, è assoggettato a imposta di registro in misura fissa;
- l’atto dispositivo, con cui il disponente vincola i beni in trust, è soggetto ad imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale dell’otto per cento (fatte salve aliquote diversificate e le franchigie in considerazione del rapporto di parentela tra disponente e beneficiario, al momento della segregazione), mentre il trasferimento dei beni ai beneficiari non realizza, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo e l’eventuale incremento del patrimonio del trust non è soggetto alla medesima imposta, al momento della devoluzione.
Per ciò che concerne, invece, le operazioni di gestione compiute dal trustee durante la vita del trust (quali, ad esempio, eventuali atti di acquisto o di vendita di beni), esse sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.
Trovano altresì applicazione, sussistendone i presupposti, le imposte ipotecaria e catastale, in misura proporzionale.
Altri aspetti
La circolare dell’Agenzia delle entrate tratta poi la disciplina fiscale dei Trust anche in relazione alle imposte indirette. Oltre a richiamare tutta l’evoluzione giurisprudenziale più rilevante per l’istituto.
Per ulteriori approfondimenti, potete leggere il testo integrale della circolare dell’AE QUI →
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