L’efficacia delle disposizioni patrimoniali tra separazione e divorzio

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Il tema dell’efficacia delle disposizioni patrimoniali tra separazione e divorzio è sempre attuale; anche in epoca successiva alle trasformazioni apportate dalla Riforma “Cartabia” al diritto di famiglia (per un approfondimento, potete leggere l’articolo pubblicato QUI →).

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a delineare le “linee guida” in materia; richiamando concetti che potranno certamente essere applicabili anche ai procedimenti promossi nella vigenza del nuovo ordinamento.

Nel seguito, vediamo approfondire il tema.

La vicenda processuale

La vicenda ha riguardato la richiesta formulata da un coniuge di poter beneficiare dell’assegno di mantenimento a far tempo dal deposito del ricorso per divorzio.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno accolto tale domanda; ed il coniuge soccombente ha impugnato tali decisioni, ricorrendo poi in Cassazione.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.

Affrontando il tema della regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati, la Corte ha ribadito che in pendenza del giudizio divorzile debba valutarsi che l’assegno di divorzio tragga la sua fonte nel nuovo “status” delle parti.

La ragione deve individuarsi nell’autonomia, sul piano sostanziale e processuale, dei procedimenti di separazione e di divorzio. E, pure, nella necessità di assicurare continuità all’erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole.

Per tale motivo, la pronuncia riguardante l’assegno divorzile ha efficacia costitutiva: pertanto, l’efficacia delle disposizioni patrimoniali tra separazione e divorzio permane sino alla irrevocabilità della sentenza di divorzio.

Il deposito del ricorso per divorzio non può essere, quindi, individuato quale momento decorrente il diritto di percepimento dell’assegno.

Ciò implica che i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuino a regolare i rapporti economici tra i coniugi sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

Per la Corte, solo un provvedimento provvisorio e temporaneo, debitamente motivato, può modificare tale quadro, andando a sostituire i provvedimenti adottati nel giudizio di separazione, e così eventualmente anticipare gli effetti della decorrenza dell’assegno divorzile alla data della domanda di divorzio.

Gli effetti della Riforma Cartabia

La sentenza in commento riguarda, ovviamente, l’assetto normativo vigente in epoca precedente a quello introdotto dal mese di Marzo del 2023 dalla Riforma “Cartabia” nel diritto di famiglia (per un approfondimento, potete leggere l’articolo pubblicato QUI →).

Ma i principi giuridici oggetto delle motivazioni del Supremo Collegio sono certamente destinati a caratterizzare anche le valutazioni che i Giudici dovranno affrontare nel nuovo procedimento unico di separazione e divorzio, nel corso del quale verranno trattate sia le disposizioni urgenti tipiche del procedimento di separazione sia quelle inerenti più specificatamente i presupposti e la quantificazione dell’assegno divorzile.


Potete leggere la versione completa della ordinanza della Corte di Cassazione QUI →

Per approfondimenti od assistenza sugli argomenti trattati in questo articolo potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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