La Corte di cassazione sancisce che l’azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile.
Il diritto di proprietà
Il presupposto dal quale prende spunto il ragionamento del Collegio è quello dei poteri inerenti al diritto di proprietà.
Tra di essi rientra il diritto di esigere il rispetto delle distanze.
Secondo il Collegio, tali diritti non si estinguono per il decorso del tempo; salvi gli effetti dell’usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale.
L’azione per ottenere il rispetto delle distanze legali
La Cassazione ha quindi osservato che anche l’azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile.
Ciò in quanto si tratta di azione reale, modellata sullo schema della actio negatoria servitutis.
Tale azione è infatti rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell’attore, bensì a respingere l’imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù.
Il principio di diritto
Sulla scorta di tali argomentazioni in diritto, la Cassazione è indicato il seguente principio di diritto:
“I poteri inerenti al diritto di proprietà, tra i quali rientra quello di esigere il rispetto delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi gli effetti dell’usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale. Discende da tale principio che anche l’azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile, trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell'”actio negatoria servitutis”, rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell’attore, bensì a respingere l’imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù. La convenzione che, benchè trascritta, conceda al proprietario del fondo confinante il diritto di mantenere l’opera a distanza non legale ricevendo dal predetto un corrispettivo, fatta salva la revoca in caso di vendita, ha natura personale sicchè il concedente può agire – per il rispetto delle distanze legali nei confronti del terzo acquirente e l’azione è imprescrittibile“.
Per un ulteriore approfondimento, potete consultare il testo della ordinanza → o contattare l’avv. Andrea Spreafico.