Le Sezioni Unite civili risolvono il contrasto in tema di designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11421 del 30 Aprile 2021, hanno risolto il conflitto giurisprudenziale in tema di designazione del beneficiario in tema di assicurazione sulla vita.
La natura del credito degli eredi
Per comprendere l’iter argomentativo percorso dalle Sezioni Unite, è innanzitutto necessario soffermarsi sulla natura del credito degli eredi e sui suoi effetti giuridici.
La Corte, sul punto, ha sottolineato che la natura inter vivos del credito attribuito per contratto agli eredi designati quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione escluda l’operatività riguardo ad esso delle regole sulla comunione ereditaria, valevoli per i crediti del de cuius, come anche l’automatica ripartizione dell’indennizzo tra i coeredi in ragione delle rispettive quote di spettanza dei beni caduti in successione.
La ripartizione del credito tra gli eredi
La qualifica di eredi rivestita al momento della morte dello stipulante sopperisce, invero, esclusivamente alla generica determinazione del beneficiario.
Ciò in base al disposto dell’art. 1920 comma II c.c., che indica all’assicuratore soltanto chi siano i creditori della prestazione. Senza però implicare, nel caso di pluralità di designati, l’applicazione presuntiva delle regole di ripartizione dei crediti ereditari tra i concreditori.
I casi che possono presentarsi sono pertanto sostanzialmente due:
- la designazione nominativa di uno o più eredi o l’indicazione della quota rispettivamente spettante agli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione;
- la generica designazione degli eredi quali beneficiari del capitale assicurato.
Il contrasto giurisprudenziale aveva ad oggetto questo secondo caso, ossia la ripartizione dell’assicurazione sulla vita tra eredi nel caso in cui la designazione presente nel contratto assicurativo sia generica (“gli eredi“).
La soluzione adottata dalle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto ed affermato i seguenti principi in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo:
– la designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dall’art. 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità;
– la designazione generica – in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso – non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria.
Per la Corte spetta a ciascuno degli “eredi creditori” una quota uguale dell’indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura.
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