COVID-19 – Le domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
Sul sito del Governo sono state pubblicate le FAQ del Decreto Riaperture (ne avevamo parlato QUI →), ossia le domande e le risposte riguardanti le misure introdotte dalle disposizioni nazionali.
Ricordiamo che le Regioni (e le Province autonome) possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale. Per conoscere queste ultime è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti. Potete trovare il portale dedicato al covid-19 della Regione Lombardia QUI →.
Lombardia – Area Gialla
Al momento, la Regione Lombardia è in Area gialla e le faq del Decreto Riaperture che la riguardano sono suddivise secondo i seguenti argomenti:
- SPOSTAMENTI
- LAVORO
- ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI
- PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE
- UFFICI PUBBLICI
- ATTIVITA’ CULTURALI, EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI
- ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA
- MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)
- VIOLAZIONI E SANZIONI
- CERTIFICAZIONI VERDI
Per i dettagli relativi alle singole misure, potete visitare la pagina delle FAQ →.
Certificazioni verdi
La novità più interessante – e dibattuta (ne abbiamo fatto cenno QUI →) – del Decreto Riaperture sono le certificazioni verdi.
Le “certificazioni verdi COVID-19” (anche dette “green pass”) sono certificazioni che attestano la sussistenza di condizioni personali che consentono gli spostamenti sul territorio nazionale.
In particolare, le certificazioni sono rilasciate per attestare una delle seguenti condizioni:
- aver completato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
- essere guariti da COVID-19, con cessazione dell’isolamento;
- aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Le tre certificazioni verdi COVID-19 hanno tempi di validità e modalità di rilascio differenti.
Le loro caratteristiche possono così essere riassunte:
1. certificazione di avvenuta vaccinazione
validità: sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale
rilascio: su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria o dal sanitario che effettua la vaccinazione, al momento stesso dell’effettuazione dell’ultima dose prevista (e sarà disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato)
formato: cartaceo o digitale
2. certificazione per avvenuta guarigione
validità: sei mesi dalla guarigione
rilascio: su richiesta dell’interessato, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta (e sarà disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato)
formato: cartaceo o digitale
3. certificazione per tampone negativo
validità: 48 ore dall’esecuzione del test
rilascio: su richiesta dell’interessato, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test previsti o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta
formato: cartaceo o digitale
Infine, osserviamo che le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea e quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Ue siano riconosciute come equivalenti a quelle nazionali e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Per ulteriori approfondimenti sul Decreto Riaperture, potete visitare la pagina delle FAQ → (cliccando sulla mappa è possibile visualizzare le FAQ relative alle disposizioni in vigore nella zona interessata).
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